Riqualificazione del rapporto e irrilevanza della comunicazione originaria di collaborazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11889 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda anche in modo diverso da quanto prospettato dalle parti, purché i fatti costitutivi della diversa fattispecie coincidano o siano in rapporto di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo; diversamente incorre nel vizio di ultrapetizione. La comunicazione di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non equivale all’adempimento dell’obbligo di comunicazione di un rapporto di lavoro subordinato, dissimulato dalla formale instaurazione del rapporto di collaborazione; i dati forniti devono essere completi e veritieri con riguardo all’effettiva natura del rapporto. In materia previdenziale e contributiva è ammessa l’azione di accertamento negativo del rapporto lavorativo, ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, quando il verbale ispettivo contesti violazioni idonee a dar luogo a recuperi contributivi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il verbale unico di accertamento e notificazione dell’11/03/2019, con il quale l’Ispettorato del lavoro aveva contestato la violazione degli obblighi di comunicazione e consegna dei documenti relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riqualificati come rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’interesse ad agire in accertamento negativo, ritenendo fondate le violazioni per la maggior parte dei rapporti. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, aveva invece escluso la sussistenza della subordinazione per una delle collaboratrici, confermando la decisione per le altre posizioni e rigettando l’appello incidentale dell’Ispettorato in punto di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’Ispettorato, riconoscendo la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla società. Tale interesse sussiste non solo quando l’atto impugnato contenga una diretta pretesa contributiva, ma anche quando il verbale accerti violazioni che presuppongono la qualificazione dei rapporti in termini di subordinazione, idonee quindi a dar luogo a futuri recuperi contributivi. La Corte ha dato continuità al principio secondo cui il verbale ispettivo che riguardi irregolarità suscettibili di determinare recuperi contributivi è impugnabile, a differenza del verbale che concerne unicamente sanzioni amministrative non ancora irrogate.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha confermato che l’obbligo di comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro, ex art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, non è adempiuto dalla comunicazione originaria di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quando il rapporto effettivamente intercorso sia di natura subordinata. La comunicazione deve essere veritiera e completa, dovendo assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera; la sua violazione ricorre anche quando i dati forniti non corrispondono alla natura reale del rapporto. Le medesime conclusioni valgono per l’obbligo di consegna al lavoratore della copia della comunicazione o del contratto individuale, previsto dall’art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000.
Il terzo motivo di ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per genericità, per non aver specificato le disposizioni della disciplina richiamata che sarebbero state violate e per non essersi confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’art. 3, commi 3 e 3-ter, d.l. n. 12/2002.
Il primo motivo di ricorso, infine, è stato rigettato: la Corte territoriale ha legittimamente esercitato il potere di riqualificazione giuridica dei fatti allegati, fondandosi sulle medesime circostanze oggetto del verbale e dedotte dalle parti, senza introdurre nuovi elementi costitutivi. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati pertanto rigettati, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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