Deposito telematico cartaceo in costituzione irregolarità sanabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 12591 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo civile telematico, l’obbligo del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, stabilito dall’art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179/2012, è riferito esclusivamente agli atti c.d. endoprocessuali, ossia successivi alla costituzione della parte e inseriti in un processo già avviato, e non anche all’atto di costituzione. Il mancato rispetto delle prescritte modalità telematiche di deposito dell’atto introduttivo o di costituzione non dà luogo a nullità, ma a mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa dell’atto a disposizione delle altre parti secondo le modalità previste.
Il Fatto
Un avvocato, condomino, impugnava la delibera assembleare assunta il 10 dicembre 2014, deducendo la nullità per mancata allegazione della documentazione di corredo all’avviso di convocazione e criticando l’approvazione di una transazione con l’impresa appaltatrice, asseritamente priva di esatta contabilizzazione. Il Tribunale di Napoli respingeva la domanda e l’appello del condomino era rigettato dalla Corte d’appello di Napoli.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con tre motivi, incentrati rispettivamente sulla validità della costituzione in giudizio del Condominio, avvenuta mediante deposito cartaceo, sull’insussistenza del vizio di invalidità della deliberazione per mancata allegazione documentale e sulla delibera di ratifica della transazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’assunto del ricorrente circa il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata, ritenendola congrua e intelligibile.
Quanto al primo motivo, la S.C. ha affermato che il deposito telematico obbligatorio riguarda solo gli atti endoprocessuali, non la costituzione della parte. Ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata osservanza delle modalità telematiche nella costituzione integra una mera irregolarità sanabile, essendo irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, come nel caso in cui la parte abbia compiutamente svolto le proprie difese nel merito.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte territoriale, applicando il principio per cui non sussiste un obbligo dell’amministratore di allegare i documenti giustificativi all’avviso di convocazione, ha accertato in fatto la non correlazione della missiva del condomino all’ordine del giorno e la conoscenza degli argomenti. Tali valutazioni, sollecitando un rinnovo del giudizio di fatto, non sono consentite in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi. La delibera impugnata era una mera ratifica di una precedente delibera, separatamente impugnata, e concerneva una spesa di interesse comune, legittimamente adottata a maggioranza e vincolante per i dissenzienti, essendo insindacabile nel merito la scelta assembleare. L’obbligo contributivo del condomino trova causa nella disciplina del condominio, non nell’efficacia soggettiva del contratto di transazione.
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Nota della Redazione
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