Deposito incompleto della sentenza impugnata in cassazione: improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12818 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta, tale cioè da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, viola il disposto dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l’improcedibilità del ricorso. La mancata produzione della sentenza impugnata completa di tutti gli elementi identificativi non può essere supplita dal controricorrente, né dalla sua presenza negli atti del giudizio di merito. L’onere documentale è posto esclusivamente a carico del ricorrente, a pena di improcedibilità.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva parzialmente accolto le sue domande, accertando lo svolgimento di mansioni superiori al livello contrattuale attribuito, ma rigettando le ulteriori richieste. Il ricorso era fondato su sei motivi di censura e la società resisteva con controricorso; entrambe le parti depositavano memoria.
La Procura generale faceva pervenire conclusioni scritte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva prodotto una copia autentica della sentenza impugnata in forma illeggibile, caratterizzata da evidenti salti logici tra le pagine tali da far chiaramente intuire l’incompletezza del provvedimento. L’omissione di numerose pagine impediva la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello e la comprensione dei motivi di ricorso, che trascrivevano solo alcune parti della sentenza funzionali alle censure.
La Suprema Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non risultava nella disponibilità del giudice di legittimità, non avendo provveduto a depositarla nemmeno il controricorrente. Ha richiamato, sul punto, le formalità necessarie per evitare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, come chiarite dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, e la giurisprudenza relativa alla produzione della sentenza impugnata completa di tutti gli elementi identificativi (Cass. nn. 5771 e 24885 del 2023).
La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui il deposito, ad opera del ricorrente, di una copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta — tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione — viola l’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l’improcedibilità del ricorso. Il principio è stato ribadito con il richiamo ai precedenti conformi (Cass. n. 1240/2007; Cass. n. 1012/2015; Cass. n. 25407/2016; Cass. n. 28713/2024).
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012.
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Nota della Redazione
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