Presunzioni e cedente nella cessione a esportatore abituale inerte (Cass. civ. Sez. 5 n. 13194 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cessioni effettuate in regime di sospensione di imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972, qualora la dichiarazione d’intento si riveli ideologicamente falsa, il cedente è tenuto a dimostrare di non essere a conoscenza dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione del regime, o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere. La posizione del cedente va valutata sulla base di elementi presuntivi, che impongono al giudice di merito l’esame atomistico dei singoli indizi e la loro successiva valutazione complessiva. La violazione di tale obbligo è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui recuperava l’IVA non versata dal cedente, una società operante nel settore automobilistico, per l’anno 2014. Questo aveva effettuato cessioni di veicoli in regime di non imponibilità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti qualificatisi come esportatori abituali tramite dichiarazioni d’intento, risultati però privi dei requisiti.
La società contribuente impugnava l’avviso, sostenendo di aver impiegato la diligenza richiesta a un operatore economico e di non possedere gli strumenti per effettuare verifiche analoghe a quelle dell’Amministrazione finanziaria. La CTP di Roma rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, invece, accoglieva l’appello della società, escludendo ogni forma di collusione e ravvisando l’assenza di colpa grave in capo alla cedente. L’Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla società, definisce l’ambito di operatività del vizio motivazionale, rilevando che la denunciata contraddittorietà non è ravvisabile, poiché la sentenza impugnata espone in modo chiaro il percorso logico seguito dal giudice d’appello.
Nel merito, la Suprema Corte rammenta il rigoroso meccanismo di cui all’art. 8 d.P.R. n. 633/1972, richiamando il principio per cui, in caso di dichiarazione d’intento falsa, il cedente deve dimostrare la mancata conoscenza dell’irregolarità, non potendosene rendere conto adottando tutte le misure ragionevoli. Tale onere si valuta con la prova presuntiva.
La Corte censura la valutazione atomistica del giudice regionale, il quale si era limitato a considerare singolarmente gli elementi favorevoli alla contribuente, come la regolarità della lettera d’intento, i prezzi di mercato e i limitati rapporti commerciali, omettendo di confrontarli con gli indizi contrari evidenziati dall’accertamento, tra cui le irregolarità dichiarative e la carenza dei requisiti di esportatore abituale.
La cassazione della sentenza è disposta per non aver il giudice d’appello verificato se tali elementi, considerati nella loro globalità, fossero idonei a rendere conoscibile la natura fraudolenta dell’operazione. La Suprema Corte precisa che la valutazione complessiva è essenziale, potendo singoli fatti assumere maggior valore indiziario se considerati unitariamente, e respinge il richiamo all’art. 7, comma 5-bis, d.Lgs. n. 546/1992, inapplicabile ratione temporis e comunque non preclusivo della prova presuntiva.
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Nota della Redazione
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