Indeducibili solo i costi da delitto con esercizio dell’azione penale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15472 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo c.d. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo anziché quello netto. Ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, nel testo novellato dall’art. 8, commi 1 e 3, del d.l. n. 16/2012, conv. dalla legge n. 44/2012, operante quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. L’indeducibilità dei costi da reato presuppone l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero ovvero il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato; il giudice tributario non può accertare incidentalmente l’esistenza del fatto costituente reato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza che aveva ritenuto inattendibile la contabilità per gli anni controllati. L’atto traeva origine da documentazione sequestrata nell’ambito di un procedimento penale e riguardava IVA, imposte dirette e IRAP, con contestazioni relative a ricavi non dichiarati e all’omesso riconoscimento dei costi.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Puglia confermava la decisione, ritenendo i costi indeducibili in quanto afferenti a proventi di natura illecita, con richiamo all’art. 14, commi 4 e 4-bis, della legge n. 537/1993. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 53 Cost. per il mancato riconoscimento, neppure forfettario, dei costi correlati all’attività accertata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esaminava in via preliminare il quinto motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., rigettandolo: la pronuncia di merito rende chiaro l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, risultando rispettosa del c.d. minimo costituzionale, come richiamato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 e successive conformi.
Parimenti infondato risultava il quarto motivo incentrato sulla violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 74/2000 e sul principio di specialità in materia di sanzioni. La Corte precisa che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, escluso qualunque rilievo del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Inammissibile veniva altresì dichiarato il primo motivo, relativo alla documentazione acquisita presso l’abitazione del contribuente in assenza di preventiva autorizzazione del pubblico ministero fondata su gravi indizi. Nella fattispecie, osserva la Corte, le acquisizioni erano state compiute dagli operanti in veste di polizia giudiziaria e non di polizia tributaria, con conseguente applicazione dell’art. 63, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, che disciplina l’utilizzo in sede tributaria dei documenti acquisiti previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Il secondo motivo, concernente la dedotta confusione tra redditi di lavoro autonomo e redditi d’impresa nella motivazione dell’avviso, veniva rigettato. L’atto impositivo soddisfa l’obbligo motivazionale quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, non essendo ravvisabile il vizio alla luce delle ampie difese spiegate dal contribuente nei gradi di merito.
La Corte accoglieva invece il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi in materia di accertamento induttivo c.d. puro. In particolare, il giudice di merito non ha affrontato la questione della normativa sopravvenuta di cui all’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, né ha verificato la sussistenza del presupposto dell’indeducibilità dei costi, ossia l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero per il delitto non colposo cui i costi siano direttamente connessi, essendosi limitato ad una affermazione assertiva e generica. La sentenza veniva quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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