Obbligo consortile solo per importatori di beni, non di materia prima, in polietilene (Cass. civ. Sez. 1 n. 15607 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione al Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene (POLIECO) e il connesso obbligo contributivo gravano esclusivamente sui soggetti indicati dall’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 22/1997 e dall’art. 234, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, ossia i produttori e gli importatori di beni in polietilene. Per i produttori e gli importatori di materie prime in polietilene, l’art. 48, comma 7, d.lgs. n. 22/1997 e l’art. 234, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 prevedono una mera facoltà di partecipazione al consorzio, non un obbligo. È illegittima la previsione statutaria che estenda l’obbligatorietà della partecipazione a chi opera a monte della filiera produttiva del bene in polietilene.
Il Fatto
Una società, dedita all’importazione e alla rivendita di materia prima in polietilene, proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma a favore del Consorzio POLIECO per il pagamento del contributo ambientale relativo al periodo tra il 1/4/2004 e il 31/3/2006. L’opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Consorzio e la non obbligatorietà della propria partecipazione, non trattando beni ma solo materia prima. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione, accoglieva l’appello del Consorzio, ritenendo la società assoggettabile al contributo sulla base dei verbali della Guardia di Finanza e del principio affermato dalla sentenza della Cassazione n. 18390 del 2015.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ha ritenuto fondata la distinzione tra operatori attivi nella filiera del polietilene. L’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 22/1997 annovera tra i soggetti obbligati a partecipare al consorzio i produttori e gli importatori di beni in polietilene, mentre il successivo comma 7 riconosce espressamente ai produttori e importatori di materia prima solo una facoltà di contribuzione, attivabile dal Ministro in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Analoga disciplina è dettata dall’art. 234, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006, che conferma l’obbligatorietà per i primi e la semplice facoltà di adesione per i secondi.
La Corte ha precisato che la pretesa obbligatorietà per gli importatori di materia prima era rinvenibile solo nell’art. 4 dello statuto del Consorzio POLIECO, norma dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7560 del 18/12/2006. Il giudice amministrativo ha infatti escluso che l’operata estensione statutaria fosse giustificata dalla lettera dell’art. 48, comma 2, cit., trattandosi di soggetti che operano a monte della catena produttiva e che non rientrano nelle categorie tassativamente indicate.
La Suprema Corte ha quindi accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Inoltre, ha evidenziato che la società aveva ritualmente reiterato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in sede di appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., non essendo la questione stata esaminata dal giudice di prime cure.
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Nota della Redazione
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