Il giudicato esterno sul COSAP preclude il riesame delle questioni permanenti (Cass. civ. Sez. 1 n. 15609 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato esterno, ancorché formatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia il medesimo e in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con il solo limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto del rapporto. Tale principio si applica anche al COSAP, entrata patrimoniale privatistica dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell’uso di beni pubblici, il cui presupposto consiste in un accertamento di fatto suscettibile di rimanere stabile nel tempo.
Il Fatto
Un condominio proponeva opposizione avverso un avviso di pagamento emesso da Roma Capitale per l’omesso versamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) relativo all’anno 2012. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello, sul gravame dell’ente, la riformava, ritenendo il canone dovuto per il solo utilizzo, anche abusivo, del suolo pubblico. Avverso tale sentenza il condominio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del giudicato esterno formatosi su pronunce favorevoli relative ad altre annualità del medesimo canone.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente l’eccezione di giudicato e la violazione dell’art. 2909 c.c., ritenendoli fondati per la sussistenza di un giudicato esterno. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di valutare i precedenti provvedimenti giurisdizionali definitivi, limitandosi ad affermare che il condominio non ne aveva documentato l’inerenza alla controversia.
La Suprema Corte ha chiarito che il COSAP non costituisce un’imposta, ma un’entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Nei rapporti di durata, l’efficacia del giudicato esterno, pur formatosi su annualità diverse, opera a condizione che il fatto costitutivo sia identico e in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto. Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto dell’ente a percepire il canone era il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie e intercapedini e il loro originario inglobamento nel fabbricato privato.
La sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, e le successive ordinanze di legittimità avevano già accertato la mancanza, in capo all’ente, del presupposto per esigere il canone, in assenza di elementi di novità. Il giudicato si era pertanto formato sulla circostanza della preesistenza delle griglie rispetto alla destinazione ad uso pubblico dell’area. Tale accertamento, ha concluso la Corte, preclude il riesame della medesima questione in un diverso processo, salvo che non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a modificare il contesto fattuale o autorizzativo, nella specie neppure dedotte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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