Trasformazione del bosco e sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 16002 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma e implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La mancata indicazione delle disposizioni di legge violate comporta l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denuncia la violazione. Ricorre l’ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali.
Il Fatto
A un privato veniva ingiunto il pagamento di una somma per aver trasformato il bosco di sua proprietà senza la prescritta autorizzazione, su una superficie di circa 4.600 mq. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando l’ordinanza-ingiunzione. La Corte d’appello rigettava il gravame della Regione, ritenendo che la realizzazione di una costruzione in legno di circa 35 mq, nel frattempo rimossa, in un’area boschiva più vasta non integrasse un’attività idonea a determinare un’effettiva trasformazione del bosco.
La Motivazione della Corte
La Regione ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo che la corte territoriale non avrebbe considerato che la trasformazione del contesto boschivo era desumibile da alcuni documenti, come il processo verbale di accertamento dei Carabinieri Forestali e le foto dello stato dei luoghi. La Corte ha valutato il motivo inammissibile.
In primo luogo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’indicazione delle norme violate, pur non essendo un requisito autonomo, è necessaria per chiarire il contenuto delle censure. La mancata indicazione può comportare l’inammissibilità della doglianza se gli argomenti non consentono di individuare le norme di cui si denuncia la violazione. Inoltre, il vizio di violazione di legge presuppone un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta è sottratta al sindacato di legittimità.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha denunciato una violazione di legge, ma l’omesso esame di alcuni documenti, che assumeva essere decisivi. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che si era in presenza di una cd. doppia conforme, come tale preclusiva di una denuncia sul piano motivazionale. La ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che fossero tra loro diverse.
La Corte ha infine precisato che la ricorrente sollecitava una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e all’ulteriore versamento previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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