La revocatoria ordinaria resta azionabile dal curatore dopo il fallimento del debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 16709 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., proposta dal creditore prima della dichiarazione di fallimento del debitore, può essere coltivata dal curatore, ai sensi dell’art. 66 l.f., nell’interesse della massa dei creditori. La censura per violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deve specificamente indicare le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici, non potendo risolversi in una critica alla ricostruzione e valutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Il conferimento di un ramo d’azienda con beni immobili in una società di nuova costituzione, in cambio di una partecipazione sociale, integra l’eventus damni richiesto dall’art. 2901 c.c., determinando una riduzione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale del debitore. La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, assolvendo all’esclusiva funzione di chiarire e illustrare i motivi già ritualmente enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una società creditrice, quale mandataria di una SPV cessionaria di un credito bancario, conveniva in giudizio la società debitrice e la società di nuova costituzione, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. del conferimento di un ramo d’azienda, comprensivo di cespiti immobiliari, posto in essere dalla prima in favore della seconda. Nelle more del giudizio, la società debitrice veniva dichiarata fallita e la curatela interveniva nel procedimento, chiedendo l’accertamento dell’inopponibilità dell’atto di disposizione nei confronti della massa dei creditori.
Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda del creditore originario per l’intervenuto fallimento e rigettava nel merito quella della curatela. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza, accoglieva l’appello della curatela e dichiarava l’inefficacia del conferimento, condannando la società conferitaria alla rifusione delle spese di lite. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la sentenza per non aver considerato la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, eccepita in primo grado. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo la parte trascritto né localizzato il contenuto dell’eccezione. Ha inoltre rilevato che la comparsa di costituzione di primo grado conteneva un espresso riconoscimento della cessione del credito, circostanza che preclude ogni contestazione successiva sulla titolarità della posizione soggettiva.
Il secondo motivo, concernente la sussistenza dei requisiti oggettivi dell’azione revocatoria, è stato dichiarato parimenti inammissibile. La ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 2901 c.c., aveva in realtà censurato la valutazione delle risultanze istruttorie, prospettando un diverso convincimento in fatto. La Corte ha ribadito il costante principio per cui la sostituzione di beni immobili di rilevante valore con una partecipazione sociale, per sua natura di più incerta realizzabilità, importa una modificazione peggiorativa della consistenza patrimoniale del debitore, legittimando l’esperimento della revocatoria.
Il terzo motivo, sulla insussistenza della scientia damni del terzo acquirente, è stato respinto in quanto le due società coinvolte, sebbene facenti capo al medesimo soggetto persona fisica, sono soggetti giuridici distinti. L’atto di disposizione, posto in essere a breve distanza dalla notifica dell’atto di precetto e del pignoramento da parte della banca creditrice, dimostrava la piena consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, in applicazione del principio per cui l’atto successivo al sorgere del credito integra la presunzione di conoscenza dello stato debitorio.
Il quarto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentava l’omesso esame di circostanze storiche relative a trattative transattive. La Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi in realtà di doglianza concernente la mancata ammissione di prove, non assistita dall’illustrazione della loro decisività né dalla dimostrazione della riproposizione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni e in appello.
La Corte ha infine rilevato che la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. eccedeva i limiti propri dell’atto, sviluppando un’articolata e autonoma rinnovazione del quadro assertivo, in violazione del principio per cui la memoria non può integrare i motivi di ricorso, che si esauriscono nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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