Classamento catastale da procedura DOCFA e obbligo motivazionale ridotto dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 16983 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga all’esito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Solo nel caso in cui l’Amministrazione disattenda gli elementi di fatto dichiarati, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto del contendere. Tale principio si applica anche quando la stima diretta, che costituisce il fondamento motivazionale dell’avviso per gli immobili dei gruppi D ed E, non sia riprodotta o allegata all’atto, trattandosi di un elemento posto in essere in un procedimento a struttura partecipativa e quindi conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava tre avvisi di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva modificato il classamento e aumentato la rendita di alcune unità immobiliari, ascritte alla categoria D/1 (impianti fotovoltaici), a seguito delle dichiarazioni di variazione DOCFA presentate nel 2017. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo gli avvisi non adeguatamente motivati, e la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello dell’Ufficio, reputando gli atti privi di indicazioni sui criteri di calcolo del valore e sul procedimento estimativo applicato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 e degli artt. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto carente la motivazione degli avvisi, i quali richiamavano una relazione di stima sintetica allegata agli atti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente. Quanto al requisito di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, ha precisato che esso non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, quando il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali la presenza nel fascicolo di merito. Nella specie, la ricorrente aveva trascritto i passaggi più rilevanti degli avvisi e della relazione di stima, allegando gli stessi atti al ricorso.
Nel merito, la Corte ha enunciato il principio per cui, nella procedura DOCFA, l’obbligo motivazionale dell’avviso è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati amministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita) quando gli elementi dichiarati dal contribuente non siano disattesi ma solo rivalutati dall’Ufficio, poiché l’eventuale difformità deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto. La motivazione più approfondita è necessaria solo quando l’Amministrazione disattenda i dati forniti dal contribuente. La fattispecie in esame è stata ricondotta alla prima ipotesi, essendo i dati forniti solo rivalutati con riferimento alla diversa rendita.
La Corte ha inoltre chiarito che la stima diretta, impiegata per gli immobili dei gruppi D ed E, costituisce il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso, esprimendo un giudizio tecnico sul valore economico dei beni. Essa è però un atto conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente, essendo posta in essere in un procedimento a struttura fortemente partecipativa: la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso non determina, pertanto, un difetto di motivazione.
La sentenza impugnata, che aveva ritenuto gli avvisi privi dei criteri di calcolo e del procedimento seguito pur a fronte del sufficiente contenuto motivazionale, si è discostata da tali principi. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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