Accoglimento del ricorso sulla base imponibile forfettaria dell’imposta unica sulle scommesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 17012 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di determinazione forfettaria della base imponibile dell’imposta unica sulle scommesse, nella misura del triplo della raccolta media provinciale desunta dal totalizzatore nazionale, previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, è applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2016. L’art. 1, comma 926, legge n. 208/2015 ha infatti prorogato al 1° gennaio 2016 il termine di decorrenza di tale criterio, originariamente fissato al 1° gennaio 2015, con la conseguenza che, per il periodo d’imposta 2015, trova applicazione la previgente disciplina dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, che demanda all’ufficio la determinazione induttiva della base imponibile secondo le regole ivi stabilite. La natura non illecita dell’attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione non esclude la soggettività passiva del titolare della ricevitoria, che realizza il presupposto dell’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010, né determina profili di incompatibilità con l’art. 56 TFUE, attesa l’assenza di armonizzazione unionale del settore.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava nei confronti di una società di gestione di scommesse, in qualità di coobbligata solidale con il titolare di una ricevitoria operante per conto di un bookmaker estero privo di concessione, il debito d’imposta unica per l’anno 2015, quantificato con il criterio induttivo del triplo della raccolta media provinciale desunta dal totalizzatore nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria confermava la decisione, ritenendo applicabile ratione temporis il criterio forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’inapplicabilità del criterio di cui al comma 644 all’annualità 2015 e il contrasto con il diritto unionale della disciplina impositiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa pronuncia sulla ratio legis della legge n. 220/2010. Ha precisato che il riconoscimento della natura non illecita dell’attività del bookmaker estero non incide sulla soggettività passiva dell’imposta unica, ma postula anzi la realizzazione del presupposto impositivo secondo la declinazione operata dall’art. 1, comma 66, della medesima legge, che ha incluso nell’obbligazione solidale anche le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
Ha invece accolto il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014. La Corte ha rilevato che tale disposizione, nel prevedere l’applicazione dell’imposta su un imponibile coincidente con il triplo della raccolta media provinciale, era originariamente destinata a operare a decorrere dal 2015. Tuttavia, l’art. 1, comma 926, legge n. 208/2015, nel prorogare i termini della procedura di regolarizzazione di cui ai commi 643 e 644 della legge n. 190/2014, ha sostituito la decorrenza del criterio forfettario con il 1° gennaio 2016. Ne consegue che, per il periodo d’imposta 2015, l’accertamento avrebbe dovuto essere condotto secondo la disciplina previgente dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, che regola la determinazione induttiva della base imponibile per le scommesse non affluite al totalizzatore nazionale. La Corte ha cassato sul punto la sentenza impugnata, demandando al giudice del rinvio una nuova valutazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato in parte infondato e in parte assorbito. Ha escluso profili di incompatibilità con l’art. 56 TFUE, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza distinzioni correlate allo stabilimento, e ha negato la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ha altresì ritenuto infondata la censura relativa alla mancata adesione alla procedura di regolarizzazione, non ravvisando i denunciati ostacoli discriminatori. Il quarto motivo, concernente l’omessa pronuncia sulle condizioni di obiettiva incertezza dell’ambito applicativo della norma, è stato giudicato infondato, essendo le incertezze interpretative anteriori alla novella del 2010 ormai superate per l’annualità in contestazione.
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Nota della Redazione
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