Il frazionamento di fondi finitimi non determina i confini di proprietà (Cass. civ. Sez. 2 n. 17261 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il frazionamento di un fondo, non richiamato nell’atto di divisione che costituisce il titolo attributivo delle proprietà, non è idoneo a determinare i confini tra fondi finitimi. La valutazione delle risultanze istruttorie, inclusa la scelta tra diverse consulenze tecniche, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione. È inammissibile il ricorso che si sostanzi nella mera richiesta di una lettura alternativa del compendio probatorio. Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento delle somme di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. ha funzione deterrente e sanzionatoria degli atti processuali defatigatori.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo convenne in giudizio il confinante, lamentando che l’esecuzione di lavori edilizi aveva comportato uno sconfinamento nella sua proprietà, con l’abbattimento di un capannone e l’occupazione illegittima di parte del terreno. Il convenuto contestò la domanda, eccependo che lo stato dei luoghi corrispondeva ai titoli di provenienza e, in subordine, l’intervenuta usucapione dell’area. Propose altresì domanda riconvenzionale per l’adempimento del patto di allargamento di uno stradello comune.
Il tribunale accolse la domanda principale, ma la Corte d’appello riformò integralmente la decisione. I giudici distrettuali, ritenuto che il frazionamento del 1969 non provasse l’effettivo confine, disattesero la consulenza tecnica di primo grado, accogliendo le conclusioni di un diverso ausiliario che aveva individuato il confine lungo la linea di mezzeria di un passaggio comune, non oltrepassata dalla costruzione del convenuto. Avverso tale sentenza, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può legittimamente far parte del collegio giudicante, non versando in una situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. La proposta, infatti, non ha natura decisoria e la conseguente decisione camerale non configura una fase autonoma di riesame.
Con riferimento alla costituzione del nuovo procuratore per il ricorrente, la Corte ha rilevato che la semplice dichiarazione di sostituzione non produce effetti. È necessario che il nuovo difensore dichiari, nell’atto di costituzione, che la parte ha revocato il precedente mandato. Tale dichiarazione, mancando nella specie, non ha consentito di operare la sostituzione processuale.
Nel merito, i due motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili, in quanto rivolti a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva correttamente escluso che il frazionamento, non richiamato nell’atto di divisione, fosse idoneo a determinare i confini. Sulla base di tale principio, il giudice d’appello ha motivatamente ritenuto più persuasiva l’indagine peritale svolta in un diverso giudizio, dando conto delle ragioni della propria scelta.
La Cassazione ha ribadito che ogni valutazione del materiale istruttorio involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. La richiesta del ricorrente di una diversa lettura dei dati probatori si sostanzia, pertanto, nella sollecitazione a una nuova pronuncia sul fatto, estranea ai fini del giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, nonché al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e dell’importo in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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