Omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 17353 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso una sentenza che il ricorrente dichiari notificata, laddove questi depositi la sola copia autentica della decisione omettendo di depositare la relata di notifica ovvero, in caso di notifica a mezzo p.e.c., le copie dei messaggi di spedizione e di ricezione. L’omissione impedisce alla Corte la verifica, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la mancata contestazione del controricorrente o il reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio. La sanzione dell’improcedibilità non configura un eccessivo formalismo lesivo dell’art. 6, § 1, della CEDU, e non trova deroga quando la sentenza impugnata sia stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da una società cooperativa in forza di un decreto ingiuntivo. L’opponente ne deduceva l’inefficacia per mancata notificazione nei termini e ne contestava l’avviso di ricevimento, assumendo la sottoscrizione apocrifa e, quindi, l’invalidità del titolo esecutivo mai notificato.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, qualificando l’eventuale vizio come nullità sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., stante la conoscenza del titolo, e reputando comunque necessario far valere l’invalidità con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. Avverso la sentenza d’appello, notificata a mezzo p.e.c., il soccombente proponeva ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente la superfluità dell’esame dei motivi di impugnazione, atteso che nel fascicolo telematico non risulta inserito alcun documento atto a dimostrare l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, pur dichiarando esplicitamente nell’atto introduttivo e nelle memorie che la sentenza era stata notificata via p.e.c. in data certa, ha depositato la sola copia autentica della decisione, omettendo il messaggio di ricezione della p.e.c. o documento equipollente.
Richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la Corte afferma che la mancata produzione della relata di notifica determina l’improcedibilità del ricorso, poiché impedisce alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione. L’omissione non può essere supplita né dalla mancata contestazione della controparte né dal reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio, neppure quando da tale reperimento possa emergere la tempestività.
La Corte esclude altresì l’applicabilità del principio elaborato dalla giurisprudenza circa l’inammissibilità della sanzione quando la sentenza sia stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso. Nella specie, infatti, la decisione impugnata risulta pubblicata il 27.11.2023 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 29.01.2024, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.
Richiamando la sentenza della Corte EDU del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, la Corte esclude che la sanzione dell’improcedibilità integri un eccessivo formalismo in violazione dell’art. 6, § 1, della Convenzione, trattandosi di misura adeguata a garantire il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di legittimità, ove le parti sono assistite da avvocati iscritti all’albo delle giurisdizioni superiori. Conclude, pertanto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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