Inammissibile il ricorso se la memoria ignora la proposta ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 17684 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata, l’istanza ex art. 380-bis c.p.c. che si riduca a chiedere la decisione del ricorso, ribadendo le difese già spiegate senza confrontarsi con le argomentazioni della proposta, legittima la Corte a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta stessa, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell’inammissibilità. La definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Il difensore che ha chiesto la distrazione delle spese può impugnare in proprio solo se la sentenza non ha pronunciato sull’istanza o l’ha respinta, ovvero se il gravame investe la pronuncia di distrazione.
Il Fatto
Gli assicurati, titolari di una polizza contro i danni da incendio relativa a un supermercato, convennero in giudizio la compagnia assicuratrice dopo che questa aveva negato l’indennizzo, ritenendo il sinistro doloso. Il tribunale accertò la responsabilità della compagnia per il ritardato adempimento, liquidando il danno patrimoniale da mancato guadagno, ma rigettò le domande per perdita di chance, avviamento e danno non patrimoniale.
La corte d’appello, confermando parzialmente la decisione, dichiarò il difetto di legittimazione del difensore a impugnare in proprio il capo sulle spese e ribadì l’inammissibilità delle ulteriori domande risarcitorie. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli assicurati e il difensore, anche nel proprio interesse quale procuratore distrattario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’iniziativa processuale del difensore, richiamando il principio per cui la qualità di parte nel giudizio di impugnazione può essere assunta solo in presenza di specifiche condizioni, non ricorrenti nella fattispecie.
In seguito alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato istanza di decisione e una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. che si è limitata a insistere per l’accoglimento, senza considerare le argomentazioni contenute nella proposta.
Richiamato l’indirizzo di legittimità secondo cui, in tali ipotesi, la Corte può fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta senza ulteriori adempimenti, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo i profili di inammissibilità e manifesta infondatezza già rilevati.
La definizione in conformità alla proposta ha comportato l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, importo massimo previsto dalla disposizione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, attesa la indefensio dell’intimata.
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Nota della Redazione
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