Verificazione di scrittura privata: l’originale può essere depositato nel corso della c.t.u. anche dopo i termini (Cass. civ. Sez. 2 n. 17771 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell’originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e nel corso delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio, essendo la presenza dell’originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, poiché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia. L’accertamento in concreto circa la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, regolata dall’art. 153, comma 2, c.p.c., compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ove la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza se anche una sola di esse non sia stata censurata o sia respinta; l’art. 360-bis c.p.c. opera come norma filtro per i ricorsi inconsistenti.
Il Fatto
La controversia ha riguardato la vendita a due fratelli, in forza di un asserito accordo fiduciario, di parte delle quote societarie spettanti all’attore, nonché la pretesa simulazione della vendita di altra parte delle quote, effettuata dall’attore quale procuratore speciale del padre. Nel giudizio di primo grado era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio grafologica su una scrittura privata disconosciuta dal convenuto, poi risultata essere una copia: l’originale era stato prodotto nel corso delle operazioni peritali dall’altro convenuto.
Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, disponendo il trasferimento di quote ex art. 2932 c.c. e dichiarando la titolarità delle partecipazioni. La Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’appello, ritenendo infondate le doglianze sull’intestazione fiduciaria e inammissibili quelle relative alla simulazione e alla consulenza tecnica. Avverso tale sentenza il convenuto soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 157 e 194 c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c., con il quale il ricorrente lamentava che gli accertamenti peritali avessero avuto ad oggetto non il documento in copia, ma il vero originale, tardivamente prodotto nel corso delle operazioni peritali.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile, anche ex art. 360-bis c.p.c. In primo luogo, la Corte ha precisato che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo essere portata ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Nel merito della doglianza, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, nella procedura di verificazione di una scrittura privata disconosciuta depositata solo in copia, il deposito dell’originale non integra una nuova produzione e può avvenire anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nel corso delle operazioni di c.t.u., per assicurare la massima affidabilità dell’indagine peritale. La produzione dell’originale era stata giustificata dal giudice di merito per un errore scusabile, essendo emerso solo in sede di esame al microscopio che il documento custodito fosse una copia.
La Corte ha altresì rilevato che l’accertamento dei presupposti per la rimessione in termini compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, non avendo il ricorrente formulato deduzioni specifiche al riguardo. Inoltre, la censura relativa ai vizi procedurali era del tutto indeterminata e le critiche alle conclusioni peritali attenevano al merito, non potendo essere fatte valere in un caso di doppia conforme.
Da ultimo, la Corte ha applicato il principio per cui, ove la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, è sufficiente che una sola non sia stata censurata o sia respinta perché il ricorso sia respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili le censure avverso le altre ragioni. La decisione impugnata era supportata da una ratio decidendi differente da quella oggetto di doglianza, fondandosi su considerazioni che prescindevano dalle risultanze peritali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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