Errore di fatto revocatorio e valutazione del principio di autosufficienza: i confini del sindacato della Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 18282 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa e deve essere essenziale e decisivo, non potendo concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice. Il ricorso per revocazione è inammissibile quando è diretto a censurare l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. Il rimedio è, invece, ammissibile quando l’errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 34658/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in una controversia in materia di bonifica di un sito contaminato, ne aveva affermato la responsabilità di natura risarcitoria. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando un errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. In particolare, deduceva che la Corte non si sarebbe avveduta della precisa indicazione, nel ricorso per cassazione, delle pagine in cui erano reperibili la sentenza di primo grado e l’atto di appello della controparte, nonché dell’avvenuta impugnazione della ratio decidendi della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i principi consolidati in materia di revocazione delle proprie pronunce, evidenziando che l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice e deve risultare con evidenza assoluta dal solo confronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa.
Quanto al primo motivo, il ricorrente censurava la statuizione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, sostenendo di aver comunque indicato le coordinate per il reperimento degli atti. La Corte ha osservato che, non essendo l’atto di appello integralmente trascritto nel ricorso per cassazione, non era possibile comprendere la portata delle censure proposte dalla controparte e, in particolare, se queste avessero o meno riguardato l’applicazione del Prezziario regionale. La valutazione della Corte, ancorché opinabile, era basata su un’esatta percezione dei fatti, sicché la censura afferiva alla corretta applicazione del principio di autosufficienza, non a un errore revocatorio.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la mancata percezione dell’avvenuta impugnazione di una specifica ratio decidendi non integrasse un errore di fatto, ma al più un errore di giudizio, come tale non sindacabile in sede di revocazione. La complessità e la formulazione “variegata e frastagliata” del motivo di ricorso non consentivano di configurare una mera svista da parte del collegio.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile, in quanto diretto a censurare l’attività interpretativa e valutativa del provvedimento impugnato, attività che l’errore revocatorio non può riguardare. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, non provvedendo sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
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Nota della Redazione
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