Contro il “non motivo” l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c. e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta (Cass. civ. Sez. 5 n. 10149 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata (art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). Le censure che non si confrontano con le ragioni della sentenza gravata e non espongono in modo intelligibile le dedotte violazioni di norme o di vizi di motivazione si risolvono in un “non motivo”, con conseguente nullità per inidoneità allo scopo. La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, poi confermata dalla decisione finale, integra un’ipotesi di abuso del processo che legittima la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., senza alcuna discrezionalità in ordine all’an.
Il Fatto
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2016 e 2017 emessi dal Comune, deducendo la mancata notifica degli atti agli altri coeredi, l’intervenuta prescrizione dei tributi e l’irregolarità della notificazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la sentenza di primo grado, che aveva rigettato i ricorsi riuniti.
Avverso la pronuncia d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deducendo difetto di motivazione, violazione delle norme sulla notificazione, eccezione di prescrizione e illegittimità degli atti per omessa notifica agli altri eredi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso difettano dei requisiti di specificità e tassatività imposti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi in censure generiche, prive di una precisa enunciazione che le renda sussumibili nelle categorie logiche di cui all’art. 360 cod. proc. civ.. Le doglianze non considerano i passi motivazionali della sentenza impugnata e non spiegano le ragioni per cui la pronuncia sarebbe errata.
In relazione alla questione degli eredi, il Collegio ha evidenziato che il ricorrente non ha dedotto come l’imposta gravi sul possessore, come risultassero le annotazioni catastali dei beni o come dovesse ripartirsi il possesso tra gli eredi. Sulla notifica, ha osservato che non è stata indicata la modalità dell’asserita irregolarità, ferma la possibile applicazione della sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ.. Quanto alla prescrizione, qualificata correttamente come decadenza, la Corte ha richiamato le date di notifica, tutte infraquinquennali ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Le censure sono state, inoltre, ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, considerando il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio. La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui il motivo che non rispetti i requisiti di specificità si considera nullo per inidoneità allo scopo (cfr. Sez. 6-5 n. 15517 del 2020; Sez. 5 n. 21296 del 2016; Sez. 5 n. 11603 del 2018), nonché Sezioni Unite n. 5792 del 2024.
La decisione, definita in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della controricorrente e di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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