Notifica del ricorso tributario tramite operatore privato: nullità non sanabile e decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 18303 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notifica del ricorso introduttivo eseguita tramite operatore postale privato sprovvisto di titolo abilitativo al servizio degli atti giudiziari è nulla e non inesistente, ma la nullità non è sanabile dalla costituzione della controparte ai fini della tempestività dell’impugnazione. La sanatoria per raggiungimento dello scopo non rileva quando manchi la certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore, certamente riconducibile solo a un soggetto dotato di poteri certificatori. La data di spedizione indicata dall’operatore privato non fa fede, con conseguente decadenza dal potere di impugnazione se il destinatario non contesti o non risulti altrimenti provato l’arrivo entro il termine perentorio.
Il Fatto
Un costruttore edile riceveva un avviso di accertamento per l’anno 2010, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi di cantiere ritenuti indeducibili. La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso del contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, riformando la decisione, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo: la notifica, eseguita il 29 gennaio 2015 tramite un operatore di posta privato, era da ritenersi inesistente perché effettuata prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 57 e 58, l. n. 124/2017.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione della disciplina sulle notificazioni a mezzo posta privata. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 299/2020. Tale pronuncia ha chiarito che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime della l. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo, conseguente alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, quando manca la certezza legale della data di consegna del plico all’operatore, che non possiede poteri certificatori.
La Corte ha precisato che l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione apposta dall’operatore privato non assume connotazione di atto pubblico, difettando la sequenza procedimentale idonea a documentare l’accettazione del plico e a identificarne la provenienza. La giurisprudenza successiva, citata in motivazione (Cass. 25521/2020 e Cass. 29343/2022), ha ulteriormente specificato che la licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999 non abilita alla notifica degli atti giudiziari, riservata al gestore del servizio universale.
Nel caso di specie, il ricorrente invocava la certezza della data di consegna desumibile dalle controdeduzioni dell’Agenzia, che menzionavano la spedizione del 29 gennaio 2015. La Corte ha però escluso che tale riferimento valga ad attestare l’arrivo del plico entro il termine perentorio del 30 gennaio 2015: la data indicata dall’operatore, non verificabile dal destinatario, è equivoca e non è idonea a superare la mancanza di certezza pubblica richiesta per gli atti processuali.
L’esito è stato quindi l’inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza, con conseguente rigetto dell’impugnazione. La Cassazione ha applicato il regime sanzionatorio dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla declaratoria dei presupposti per il cd. doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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