Compensazione delle spese nel processo tributario solo per ragioni gravi ed eccezionali (Cass. civ. Sez. 5 n. 19674 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, è consentita solo in caso di soccombenza reciproca ovvero per ragioni gravi ed eccezionali, che devono essere espressamente enunciate nella motivazione del provvedimento. Tali ragioni non possono consistere in considerazioni astratte e tautologiche, ma devono essere ancorate a elementi concreti, quali la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere l’applicazione del criterio generale della soccombenza contraria al principio di proporzionalità.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, aveva integralmente accolto l’impugnazione proposta dal contribuente avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per un importo complessivo di € 1.569,16, relativa a tre cartelle di pagamento. Il giudice d’appello, nel dichiarare prescritto il credito, aveva tuttavia compensato integralmente tra le parti le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui ha lamentato la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 91, 92 e 96 c.p.c., nonché il difetto di motivazione in relazione alla disposta compensazione delle spese e all’omessa condanna dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre che il mancato risarcimento per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nel processo tributario, la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca o di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. La Suprema Corte ha precisato che tali ragioni non possono risolversi in mere clausole di stile, dovendo invece emergere da elementi specifici del caso concreto, come la condotta processuale della parte o fattori esterni non controllabili.
Nel caso di specie, la motivazione della CTR – che aveva giustificato la deroga al principio di soccombenza facendo leva sulla “specificità del caso” e sull'”assenza di un quadro di diffusa applicazione tra i giudici di merito” – è stata giudicata succinta ed apodittica, priva dell’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a sorreggere la statuizione. Al contrario, l’accoglimento della domanda del contribuente, fondato sull’acclarata prescrizione del credito, escludeva la sussistenza dei presupposti per derogare alla regola generale della soccombenza.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha condannato l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di merito, liquidate in misura prossima ai minimi tariffari, oltre che per il giudizio di legittimità. Ha invece rigettato la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., non ravvisando gli estremi della colpa grave in capo all’agente della riscossione, anche in considerazione del non pacifico assetto interpretativo della disciplina della prescrizione in materia di bollo auto.
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Nota della Redazione
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