Unico centro di imputazione e prescrizione contributiva nella codatorialità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20115 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’articolazione di un’impresa in più società del medesimo gruppo non esclude la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro quando il lavoratore sia inserito nell’organizzazione economica complessiva del gruppo e la sua prestazione sia condivisa dalle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali divenendo datori di lavoro sostanziali. A tal fine non è necessaria la prova di una volontà fraudolenta ed elusiva nella costituzione separata delle società, essendo sufficiente l’accertamento, rimesso al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, dell’unicità della struttura organizzativa e produttiva e dell’integrazione tra le attività esercitate. In materia previdenziale la prescrizione dei contributi matura giorno per giorno, decorrendo dal termine fissato per il loro pagamento e non dalla sentenza che accerta la sussistenza del rapporto di lavoro.
Il Fatto
La Corte di Appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e due entità del medesimo gruppo, l’associazione di categoria e la società da questa interamente controllata, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione di retribuzioni e contribuzioni. Il giudice di merito aveva ravvisato un unicum organizzativo tra le due realtà, evidenziando come la lavoratrice avesse sempre operato negli stessi locali e con gli stessi mezzi, e aveva ritenuto la prescrizione non maturata in quanto decorrente dalla cessazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, dopo aver dichiarato inammissibile la censura sulla omessa valutazione di un fatto decisivo, trattandosi di doppia conforme rispetto alla quale parte ricorrente non aveva indicato le ragioni di divergenza tra le due sentenze di merito, ha escluso la fondatezza del motivo riguardante l’accertamento dell’eterodirezione. Il giudice di legittimità ha precisato che la Corte territoriale non aveva applicato la disciplina del lavoro eterorganizzato ma aveva accertato la sussistenza di una vera e propria eterodirezione, risultando provati ordini specifici e reiterati, il rispetto di un orario di lavoro, l’inserimento nei piani ferie e l’assoggettamento a regolamenti e codice etico.
Quanto al centro unico di imputazione, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo per cui il mero collegamento economico-funzionale tra società del gruppo non è sufficiente a estendere gli obblighi datoriali, essendo necessari elementi come l’unicità della struttura organizzativa, l’integrazione delle attività e l’utilizzazione contestuale della prestazione. Ha però chiarito che la sussistenza di tali requisiti può condurre alla configurazione della codatorialità, la quale presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del gruppo e la condivisione della sua prestazione da parte delle diverse società, che diventano datori sostanziali, senza che occorra una volontà fraudolenta. Nel caso di specie, la sovrapposizione tra le due entità era stata adeguatamente motivata e il relativo accertamento si sottrae al sindacato di legittimità.
La Corte ha infine accolto il motivo sulla prescrizione della contribuzione previdenziale, affermando che questa matura giorno per giorno a partire dal termine di pagamento dei contributi, ovvero dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla sentenza che accerta il rapporto. Nella materia previdenziale, diversamente da quella civile, la prescrizione già maturata è sottratta alla disponibilità delle parti, può essere rilevata d’ufficio e l’ente previdenziale non può rinunciarvi.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, affinché rivaluti la fattispecie alla luce del principio per cui l’obbligazione contributiva, avendo decorrenza collegata alla prestazione lavorativa, soggiace a prescrizione automatica e non può attendere l’esito dell’accertamento giudiziale del rapporto.
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Nota della Redazione
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