Accertamento della falsità della polizza fideiussoria e prova del danno da risarcimento: obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21950 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova della falsità di una polizza fideiussoria depositata a titolo di cauzione definitiva non può essere desunta dal semplice disconoscimento dell’apparente garante, ma esige una motivazione che illustri il percorso logico attraverso cui il giudice ha tratto la convinzione della falsità, confrontando il documento con il materiale istruttorio disponibile. La motivazione della sentenza di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, ammette al passivo un credito risarcitorio deve dar conto dell’allegazione e della prova dell’esistenza del danno e della coerenza del metodo prescelto per la sua quantificazione, non essendo sufficiente il rinvio alla correttezza delle operazioni del consulente tecnico. La domanda di risarcimento dei danni proposta dalla stazione appaltante in sede di insinuazione al passivo per l’inadempimento dell’appaltatrice non deve essere sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio ordinario pendente tra le stesse parti.
Il Fatto
L’Autorità Portuale di Messina aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento dell’appalto concluso con la società per la realizzazione di un pontile. La società aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Messina, chiedendo la risoluzione per fatto e colpa della committente. L’Autorità, costituendosi, aveva eccepito l’invalidità del contratto perché la polizza fideiussoria era risultata falsa al momento dell’escussione.
Dichiarato il fallimento della società, il curatore era subentrato nel giudizio di opposizione. L’Autorità Portuale aveva quindi presentato insinuazione al passivo del proprio credito risarcitorio, respinta dal giudice delegato. In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale di Siracusa aveva ammesso al passivo il credito, liquidato in circa quattro milioni e mezzo di euro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso per cassazione, articolato in quattordici motivi. I primi quattro motivi riguardavano il rapporto tra il giudizio di opposizione allo stato passivo e il processo pendente davanti al Tribunale di Messina: il giudice di legittimità li ha ritenuti infondati, richiamando le sentenze delle Sezioni unite n. 6481/2026 e n. 6498/2026, per le quali il giudizio di opposizione non deve essere sospeso in attesa della definizione del giudizio ordinario.
La Corte ha accolto l’ottavo motivo, concernente il difetto di motivazione sull’accertamento della falsità della polizza fideiussoria. Il Tribunale di Siracusa l’aveva ritenuta “sufficientemente provata” per il solo fatto che l’apparente garante ne aveva contestato la riferibilità allo schema tipico, il timbro e la sottoscrizione. La Cassazione ha censurato l’assenza di un “minimo costituzionale” di motivazione, evidenziando come il decreto non spiegasse né il ragionamento posto alla base della convinzione di falsità, né l’uso dell’avverbio “immediatamente”, né considerasse il documento, prodotto in giudizio, in cui la genuinità della polizza era confermata dal garante. La falsità era quindi una mera affermazione, priva di supporto logico e di confronto con gli atti.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato assorbiti i motivi dal quinto al settimo e dal nono al decimo, incentrati sulla decadenza dall’aggiudicazione quale effetto della falsità.
L’undicesimo motivo, sul difetto di motivazione in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del danno, è stato parimenti accolto. La Suprema Corte ha rilevato che il rinvio alla correttezza e coerenza dell’operato del consulente tecnico non supplisce all’assenza di qualsivoglia indicazione circa l’allegazione e la prova dell’effettuazione di una nuova gara o dell’intenzione di indirla, requisiti necessari per la liquidazione del danno risarcibile.
Accolti l’ottavo e l’undicesimo motivo, rigettati i primi quattro e assorbiti i rimanenti, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.