Illegittimità derivata e difetto di giurisdizione sul payback dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 9586 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa al c.d. payback dei dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, avverso i provvedimenti regionali che approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle regioni è interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità, riducendosi a un’attività meramente tecnico-contabile di ricognizione e calcolo del fatturato e della quota di ripiano, senza spendita di potere autoritativo. Ne deriva la configurabilità di una situazione di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente applicazione dei principi sul riparto di giurisdizione di cui all’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dell’Assessorato dell’igiene e sanità della Regione Sardegna e gli atti statali e regionali connessi, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
Le amministrazioni resistenti si costituivano, domandando il rigetto del ricorso. All’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, il Collegio sollevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo del c.d. payback, evidenziando che l’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale, mentre il comma 9-bis, introdotto dal d.l. n. 115/2022, ha demandato alle regioni l’adozione dei provvedimenti di recupero, previa verifica della documentazione contabile.
Il Collegio richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno dichiarato illegittima la riduzione selettiva al 48% della quota per le sole aziende non contendenti e hanno qualificato il meccanismo come contributo solidaristico conforme agli artt. 23 e 41 Cost. Successivamente, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con l. n. 118/2025, ha previsto il versamento di una quota ridotta al 25%, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere per i ricorsi già instaurati.
Quanto all’impugnazione dei decreti ministeriali e degli atti statali, il TAR rigetta il ricorso, riportandosi ai precedenti interni (sentenza n. 8733/2025) che hanno già esaminato e disatteso le medesime censure. Con riferimento ai provvedimenti regionali di ripiano, invece, dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, condividendo la ricostruzione del rapporto obbligatorio come diritto soggettivo non mediato dall’esercizio di poteri autoritativi.
L’attività regionale, precisa il TAR, è meramente tecnico-contabile: si sostanzia nella verifica del fatturato dichiarato e nella compilazione dell’elenco delle aziende, applicando automaticamente percentuali fissate dalla legge. L’importo del ripiano deriva direttamente dalla normativa statale, senza alcuna discrezionalità amministrativa
, sicché la contestazione concerne il quantum debeatur, involgente un diritto soggettivo patrimoniale. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Cassazione, S.U., n. 28429/2022 e n. 8188/2022, che radica la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in cui la pubblica amministrazione eserciti attività vincolata. Conclude indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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