Il giudicato civile preclude la compensazione fondata su fatti anteriori (TAR Lazio n. 9574 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza per dare esecuzione ad un giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della statuizione del giudice civile, senza poter effettuare accertamenti di merito né alterare il precetto, trovando in esso un limite invalicabile ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.. La compensazione effettuata dall’amministrazione per effetto di fatti estintivi o modificativi anteriori alla formazione del giudicato è preclusa dalla res iudicata e avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo esecutivo. In sede di esecuzione del giudicato possono farsi valere unicamente fatti successivi alla sua formazione, integranti causa estintiva o impeditiva del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, beneficiario di un’elargizione a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, vedeva disposta la revoca parziale del beneficio per mancata dimostrazione del reimpiego delle somme. Con successivo decreto gli veniva riconosciuta un’ulteriore elargizione, che la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici dichiarava interamente compensata con il debito residuante dalla revoca.
Il Tribunale civile accoglieva la domanda del ricorrente, dichiarando la nullità della compensazione e accertando il credito vantato nei confronti del Ministero. La sentenza, non impugnata, passava in giudicato. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la difesa erariale eccepiva l’esistenza di un giudicato favorevole all’amministrazione, formatosi sul decreto di revoca parziale, che avrebbe escluso l’illegittimità della compensazione. Tale sentenza, però, non era stata opposta nel giudizio conclusosi con la pronuncia di cui si chiedeva l’esecuzione, né era stata depositata in atti.
Il Collegio chiarisce che il giudice amministrativo, adito per l’esecuzione di un giudicato civile, non può limitarsi che all’attuazione del suo disposto, trovando in esso un limite invalicabile. Ogni questione anteriore al giudicato ottemperando non può essere utilmente rappresentata in questa sede, dovendo il giudice attenersi esclusivamente al testo della sentenza portata in esecuzione.
La compensazione effettuata per effetto di fatti estintivi o modificativi anteriori alla formazione del giudicato risulta preclusa dalla res iudicata e avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio di cognizione. In sede di esecuzione possono farsi valere soltanto fatti successivi alla formazione del giudicato, quali il pagamento parziale o la compensazione legale sopravvenuta.
Il ricorso è accolto: il Ministero è condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Viene respinta la domanda di astreintes, ritenuta iniqua nel caso concreto, e compensate le spese di lite.
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Nota della Redazione
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