Divieto detenzione armi a guardia giurata annullato per difetto istruttoria e motivazione (TAR Campania n. 3900 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione e il porto d’armi, ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773 del 1931, ha natura amplamente discrezionale ed è espressione di finalità preventive e cautelari, ma deve essere esercitato all’esito di un’istruttoria esaustiva e con una motivazione congrua e coerente. Non è sufficiente fondare la misura inibitoria su un unico episodio oggetto di denuncia, quando il relativo procedimento penale si sia concluso con archiviazione. Quando il destinatario è una guardia particolare giurata, il provvedimento incide sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di produrre reddito, sicché è richiesta una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe suffragare analoghi provvedimenti verso soggetti che non svolgono tale attività. Il divieto fondato su un solo episodio non riscontrato, e archiviato in sede penale, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione e si traduce in misura sproporzionata.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia giurata alle dipendenze di una società di vigilanza, impugnava il verbale cautelativo ex art. 39 TULPS con cui la Stazione dei Carabinieri aveva disposto il ritiro di due pistole, un fucile semiautomatico, munizioni e polvere da sparo, oltre che della licenza di porto d’armi, con notifica del 3.9.2025. L’atto conseguiva a una denuncia per minacce personali, maturata in un contesto di conflittualità familiare e di vicinato.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente estendeva il gravame ai decreti del Prefetto di Napoli del 6.10.2025 e del 4.12.2025, recanti divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il secondo decreto era adottato in pretesa esecuzione dell’ordinanza cautelare collegiale. La causa giungeva così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le coordinate ermeneutiche consolidate in materia. L’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta improntata al pieno rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, sez. III, n. 5398 del 2014). Non si richiede un accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons. Stato, sez. III, n. 4270 del 2015).
La valutazione amministrativa resta contestabile, nel merito, solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo al sindacato di legittimità la prognosi di non abuso. L’amministrazione conserva il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’esito del giudizio penale (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1139 del 2016).
Per le guardie giurate, l’art. 138 R.D. n. 773 del 1931 eleva a presupposto della nomina il requisito della buona condotta, nozione di ampia latitudine che investe l’intero stile di vita del soggetto (Cons. Stato, sez. III, n. 840 del 2023). Ciò nonostante, la discrezionalità non esonera l’amministrazione dall’onere di una istruttoria esaustiva.
Nel caso concreto, l’azione amministrativa si fonda esclusivamente sul procedimento penale instaurato nell’ambito della vicenda familiare e di vicinato. Nessun ulteriore sviluppo processuale è intervenuto oltre il decreto di archiviazione del Gip, né ulteriori addebiti risultano mossi al ricorrente. Il Collegio reputa pertanto il provvedimento viziato da carente istruttoria e da deficit motivazionale, non esplicitando un giudizio sulla complessiva personalità del ricorrente aggiornato all’attualità e fondato su elementi sintomatici riferibili alla sua condotta personale.
Il bilanciamento tra interesse privato e sicurezza pubblica deve basarsi su comprovate circostanze di fatto, che nel caso di specie non sussistono. Il divieto, basato su un unico episodio conclusosi con archiviazione, si traduce in misura sproporzionata. Il Collegio richiama l’orientamento per cui il Prefetto può adottare la misura restrittiva solo su istruttoria esaustiva e motivazione che tenga conto dei presupposti del precedente rilascio (Cons. Stato, sez. III, n. 2229 del 2022), non essendo sufficiente una motivazione scarna e apodittica fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi (TAR Molise n. 153 del 2021).
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono poste a carico della Prefettura di Napoli, con distrazione al difensore antistatario, e compensate verso il Comando Provinciale Carabinieri.
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Nota della Redazione
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