Accesso agli atti in procedura selettiva pubblica e bilanciamento con la riservatezza (TAR Campania n. 1642 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive pubbliche le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali e gli atti della procedura non sono coperti da esigenze di riservatezza a tutela dei terzi, perché chi partecipa alla selezione acconsente a misurarsi in una competizione. Salvo effettive esigenze di protezione della sfera riservata vulnerabile, i partecipanti non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio di accesso proposto da altro candidato. Le generiche ragioni di riservatezza addotte dall’amministrazione devono formare oggetto di puntuale e motivato bilanciamento rispetto all’interesse difensivo del richiedente. Il diniego fondato su un asserito difetto di competenza è illegittimo quando la disciplina regionale attribuisce all’ente l’attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una procedura di avviamento a selezione per l’assunzione di personale presso una struttura sanitaria, indetta in applicazione dell’art. 16 della legge n. 56/1987 e della deliberazione di giunta regionale n. 283/2022. Egli è stato escluso dal novero dei candidati collocati in posizione utile per le prove di idoneità, per effetto della riammissione di altro concorrente in sede di riesame della graduatoria provvisoria.
Per valutare le iniziative di tutela, ha presentato istanze di accesso ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, di identico contenuto, alla struttura sanitaria e alla Regione. Entrambe sono state parzialmente rigettate. Il ricorrente ha quindi impugnato i due dinieghi con separati ricorsi, poi riuniti, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione integrale e, nel giudizio regionale, anche l’ordine di provvedere alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
Il collegio riunisce i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., trattandosi della medesima vicenda sostanziale. Il ricorso proposto contro la struttura sanitaria è dichiarato inammissibile: la disciplina regionale circoscrive le competenze dell’azienda a una fase successiva all’approvazione della graduatoria, con la sola comunicazione dei nominativi da avviare a selezione. Non sussiste quindi, in capo a essa, uno specifico obbligo giuridico di formare o detenere la documentazione richiesta, che è stata ostesa nei limiti della sua competenza.
È invece fondato il ricorso contro la Regione. Il valore ISEE e la posizione lavorativa, contenuti nella domanda di partecipazione, costituiscono requisito di ammissione e elemento di valutazione della graduatoria; l’oscuramento opposto per ragioni di riservatezza è pertanto ingiustificato. In materia di procedimenti selettivi pubblici gli atti dei candidati, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, salvo casi eccezionali quali le informazioni a carattere psico-attitudinale.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, che esclude l’esigenza di riservatezza e la veste di controinteressati in senso tecnico dei concorrenti. Le generiche esigenze rappresentate dall’amministrazione avrebbero dovuto essere oggetto di puntuale e motivato bilanciamento rispetto all’interesse difensivo, finalizzato alla verifica della correttezza dell’ammissione e dei punteggi attribuiti.
Quanto ai documenti raccolti sulla piattaforma regionale, la circostanza non esonera l’amministrazione dall’ostensione, potendo la richiesta essere soddisfatta anche mediante messa a disposizione del relativo collegamento. Il diniego relativo agli atti di verifica delle dichiarazioni sostitutive è illegittimo, poiché la citata deliberazione attribuisce ai Centri per l’Impiego tale verifica. La domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è invece respinta, non essendo stata formulata specifica istanza di provvedere.
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Nota della Redazione
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