Costi manodopera ribassabili ma scorporati solo ai fini dell’indicazione (TAR Lombardia n. 786 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I costi della manodopera, pur dovendo essere quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, restano compresi nell’importo posto a base d’asta su cui il concorrente applica il ribasso percentuale. L’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 non impone di scorporare la manodopera dalla base di calcolo dello sconto, né obbliga l’operatore a ribassarla: questi può dimostrare che il risparmio deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ne consegue che l’errore materiale del concorrente, che abbia calcolato la percentuale sul solo importo del servizio al netto della manodopera, è emendabile dalla stazione appaltante quando la volontà negoziale risulti certa dai dati dell’offerta e dai chiarimenti procedimentali, senza attività additiva o surrogatoria e senza modifica sostanziale dell’offerta: è sufficiente riparametrare lo sconto in valore assoluto sull’intero ammontare della commessa.
Il Fatto
Il Comune di Cesano Maderno, tramite stazione unica appaltante, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano, suddivisa in lotti. Alla gara ha partecipato una cooperativa sociale, gestore uscente, che si è collocata al primo posto con il punteggio più elevato.
Nel modulo di offerta economica la ricorrente ha indicato una percentuale di ribasso applicata al solo importo del servizio, esclusi manodopera e oneri per la sicurezza, precisando di non ribassare i costi del personale. Il RUP, rilevata l’incongruenza, ha chiesto chiarimenti; la cooperativa ha confermato la base di calcolo e indicato il valore assoluto dello sconto, pari a una somma che, rapportata all’intera base d’asta, corrispondeva a una percentuale sensibilmente inferiore. La stazione appaltante ha disposto l’esclusione per violazione della lex specialis e per modifica dei contenuti dell’offerta. La ricorrente ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione disposta in favore di altro operatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di individuare e indicare separatamente i costi della manodopera e dispone che gli stessi siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Il primo motivo, con cui la ricorrente sostiene la non ribassabilità del costo del personale, è respinto: il Collegio aderisce all’orientamento consolidato secondo cui i costi della manodopera restano compresi nell’importo a base di gara, su cui si calcola lo sconto, ferma restando la loro separata quantificazione.
La Sezione richiama la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come lo scorporo sia un obbligo rivolto alla stazione appaltante, funzionale alla trasparenza e alla tutela rafforzata della manodopera, e non una regola che sottrae quei costi al ribasso. La facoltà dell’operatore di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale conferma, secondo il Collegio, la ribassabilità di tale voce, pur restando l’operatore libero di non applicare lo sconto alla manodopera quando la propria struttura non lo consenta.
Esaminando il secondo motivo, il Collegio verifica se la stazione appaltante potesse ricavare dall’offerta la percentuale riferita all’intera base d’asta senza operazioni surrogatorie. Dal modulo economico e dai chiarimenti emerge che il ribasso in valore assoluto è una somma determinata e che il costo complessivo dell’appalto è indicato dallo stesso concorrente: la riparametrazione sull’importo comprensivo della manodopera è quindi una mera operazione matematica, che non modifica i contenuti dell’offerta né attinge a fonti esterne. Non rilevano le contestazioni sui decimali e sull’arrotondamento, né l’oscillazione tra percentuali, trattandosi di un refuso materiale su una base di calcolo erronea.
Il Collegio respinge le obiezioni delle resistenti circa l’incertezza della volontà negoziale e la paventata incoerenza con la dichiarazione di manodopera non ribassabile: la percentuale unica richiesta dalla lex specialis non impone di ribassare ogni componente di costo. La riparametrazione è coerente con i principi del risultato e della fiducia codificati dal nuovo codice dei contratti pubblici, che orientano l’azione amministrativa al risultato sostanziale.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono accolti nei limiti indicati; il terzo motivo è assorbito. Sono annullati l’esclusione e l’aggiudicazione, con obbligo di riammissione e parziale rinnovazione della procedura mediante rettifica del ribasso. Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro sono dichiarate improcedibili per mancanza di prova dell’avvenuta stipula.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.