Penalizzazione pensionistica militare e recupero dell’indebito su decreto di riliquidazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 165 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione percentuale prevista dall’art. 11, comma 16, della legge n. 537/1993 è applicabile al personale militare collocato in pensione anticipata con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, secondo la ricostruzione delle Sezioni Riunite n. 4/2005/QM. Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, l’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449/1997 esclude qualsiasi arrotondamento delle frazioni di anno, per eccesso o per difetto. L’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, deve dare applicazione pedissequa al decreto ministeriale di riliquidazione: non può recuperare somme che quel decreto ha espressamente escluso dal recupero, né omettere gli interessi in esso previsti.
Il Fatto
Il ricorrente, Aiutante dell’Aeronautica collocato in congedo nella riserva dall’1.10.1999, ha chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico definitivo senza penalizzazioni e, in subordine, che la riduzione fosse applicata nella misura del 3% anziché del 3,83%, con gli interessi legali dal 31.10.1999. Con D.D. n. 315/2/A del 20.05.2014 l’Amministrazione militare gli aveva riconosciuto la riliquidazione con maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale, in ottemperanza a una precedente pronuncia del giudice contabile, revocando il precedente D.M. n. 43/A del 26.01.2007.
Nel nuovo decreto la penalizzazione era stata portata al 3,83%, e l’INPS aveva trattenuto 409,67 euro e omesso gli interessi, nonostante il decreto escludesse il recupero delle somme erroneamente corrisposte. Dopo la contestazione del 2017 e il rigetto ministeriale del 2019, il ricorrente ha adito la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile separa le due istanze. Quella relativa al recupero dei 409,67 euro è di immediata soluzione: nel D.D. n. 315/2/A del 20.05.2014 è scritto espressamente che il precedente decreto è revocato “senza recupero delle somme erroneamente concesse ai sensi dell’art. 206 del T.U. 1092/1973“, e a quel decreto l’INPS, mero ordinatore secondario, doveva dare pedissequa applicazione. L’istanza è pertanto accolta, con condanna dell’Istituto alla restituzione della somma trattenuta e degli interessi legali dalla data del recupero.
Di contrario avviso è la Corte sulla richiesta di escludere del tutto la penalizzazione o di ridurla. Le Sezioni Riunite n. 4/2005/QM del 3 ottobre 2005 hanno chiarito che la riduzione di cui al comma 16 dell’art. 11 della legge n. 537/1993, prevista in caso di cessazione dal servizio con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, è applicabile al personale militare. La norma opera dal 1° gennaio 1994 e, per i pensionamenti anticipati, richiama la Tabella A allegata alla legge.
La Corte richiama anche l’art. 1, comma 27, della legge n. 335/1995, che alle lettere a) e b) ha disciplinato le riduzioni percentuali per i pensionamenti anticipati, e l’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449/1997, secondo cui le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto nella determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della prestazione. Su questa base il giudice condivide la ricostruzione ministeriale e respinge la domanda di riduzione della percentuale.
Il ricorso è quindi accolto parzialmente. La soccombenza parziale, la particolarità della vicenda e il lungo tempo trascorso per la definizione del procedimento amministrativo giustificano la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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