Rito abbreviato contabile definito con il pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 81 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la definizione mediante rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. si perfeziona con il tempestivo versamento della somma determinata dal Collegio su istanza dell’interessato e parere favorevole della Procura erariale. Il Collegio, tenuto conto della gravità della condotta, dell’entità del danno e della congruità della somma proposta, accerta l’avvenuto pagamento e dichiara definito il giudizio. La pronuncia di definizione non implica condanna, poiché il rapporto è già estinto per effetto dell’adempimento. Le spese possono essere compensate in ragione dell’esito della procedura.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo ha citato in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore di un Comune per la somma di € 1.500,00, oltre rivalutazione, interessi legali e spese. Il convenuto si è costituito proponendo istanza di definizione del giudizio per rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una percentuale del danno contestato.
La Procura erariale ha espresso parere favorevole. Il Presidente della Sezione ha fissato l’udienza in camera di consiglio. Il Collegio ha accolto l’istanza e, con decreto, ha determinato in € 750,00 la somma dovuta dal convenuto in favore del Comune, da versarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene ai presupposti e agli effetti della definizione del giudizio contabile mediante rito abbreviato. Il Collegio rileva che l’istanza è stata ritualmente presentata ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e che la somma proposta è stata condivisa dalla Procura regionale.
Ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.g.c., il Collegio valuta la gravità della condotta, l’entità del danno e la congruità della somma proposta. Su queste basi ha ritenuto accoglibile l’istanza e ha determinato l’importo in € 750,00, considerato il parere favorevole della Procura erariale e le circostanze del caso.
Dalla documentazione in atti risulta il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata con il decreto presidenziale. Il difensore del convenuto ha depositato la comunicazione bancaria di esecuzione del bonifico, unitamente all’attestazione dell’ente locale di acquisizione del versamento sul conto di tesoreria.
Per quanto esposto, il giudizio deve essere dichiarato definito mediante la procedura del rito abbreviato. La Corte ritiene all’esito di poter compensare le spese. Con il dispositivo dichiara definito il giudizio mediante il pagamento della somma già versata e compensa le spese.
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Nota della Redazione
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