Fondazione di partecipazione fuori dal perimetro del parere ex art. 5 Tusp (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 162 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere preventivo della Corte dei conti previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto esclusivamente gli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche. Resta pertanto estranea a tale perimetro la costituzione di una fondazione di partecipazione, soggetto disciplinato dagli artt. 14 e ss. cod. civ. e non riconducibile agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. Il vincolo tipologico dell’art. 3, comma 1, Tusp limita la partecipazione pubblica alle sole società per azioni e a responsabilità limitata. Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza di parere, restando ferme le disposizioni di legge sulle fondazioni e il controllo dell’autorità governativa ex art. 25 cod. civ.
Il Fatto
Il Comune di Arzachena ha trasmesso alla Sezione del controllo per la Regione Sardegna la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione in qualità di socio fondatore alla Fondazione di partecipazione “Arzachena Turismo”, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto.
L’ente locale ha richiesto il parere prescritto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, ritenendo l’operazione riconducibile al perimetro del testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Il Collegio è stato quindi chiamato a verificare la conformità dell’atto deliberativo rispetto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 Tusp.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente una questione di perimetro applicativo. Prima di esaminare nel merito la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, occorre accertare se l’atto rientri tra quelli per cui il parere è dovuto.
Il Collegio rileva che l’operazione riguarda una fondazione di partecipazione, cioè un soggetto giuridico estraneo al novero delle società contemplate dal codice civile. Il dato è decisivo: il Tusp perimetra il proprio ambito all’art. 1, comma 1, riferendosi alla costituzione di società e all’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica.
La definizione di società è poi fissata dall’art. 2, comma 1, lettera l), Tusp, che richiama gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. L’art. 3, comma 1, Tusp introduce inoltre un vincolo tipologico, ammettendo la partecipazione pubblica esclusivamente a società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
La fondazione, disciplinata dagli artt. 14 e ss. cod. civ., non è ricompresa in tale novero. Da ciò discende che la costituzione o la partecipazione a una fondazione da parte di un ente pubblico non rientra tra le operazioni per cui il legislatore ha previsto il preventivo parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5.
Il Collegio precisa che ciò non impedisce all’ente pubblico di costituire una fondazione, la cui vita giuridica resta regolata dal codice civile e da leggi speciali. Lo stesso art. 1, comma 4, Tusp fa salve le disposizioni riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni, né viene meno il controllo dell’autorità governativa ex art. 25 cod. civ.
La Sezione riconosce che la fondazione di partecipazione si è affermata nella prassi come modello adatto a finalità di interesse generale in una logica di partenariato pubblico-privato. Tuttavia, l’assenza di una disciplina organica sulle fondazioni pubbliche non consente di superare il dato letterale del Tusp in mancanza di un intervento legislativo. Ne deriva la declaratoria di non luogo a provvedere, con riserva di ogni valutazione nelle altre funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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