Revoca del nulla osta all’ingresso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3043 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione proceda al riesame in autotutela e definisca positivamente la procedura, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’inoltro del Mod. 209 per il rilascio del permesso di soggiorno. Il venir meno dell’interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito preclude ogni scrutinio dei vizi dedotti. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riesame effettuato dall’amministrazione e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in data 1.5.2023 nell’ambito dei flussi programmati con il D.P.C.M. 21.12.2021. A fondamento della revoca l’amministrazione ha ritenuto che, come emerso dal modello Unilav acquisito in istruttoria, il datore di lavoro applicherebbe il C.C.N.L. EDILIZIA-Industria in contrasto con le dichiarazioni rese in fase di compilazione della domanda.
Il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e d’istruttoria e manifesta infondatezza dell’atto impugnato. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 175/2025, all’esito della camera di consiglio del 5.02.2025, il Tribunale ha sospeso il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che le diverse indicazioni riportate nell’istanza di rilascio del nulla osta e la comunicazione obbligatoria Unilav potessero essere ricondotte a mere incongruenze non rilevanti: nella prima era indicato il CCNL edilizia – artigianato e “meccanica” come settore produttivo, mentre nella seconda il CCNL edilizia – industria.
Il Tribunale ha inoltre considerato che le mansioni assegnate al lavoratore sono quelle di “saldatore carpenteria edile”, che l’oggetto statutario della società datrice attiene anche al settore dell’edilizia e che la stessa ha, insieme ad altri, il codice Ateco 43.39.01 “attività non specializzate di lavori edili”. L’asseverazione ex art. 44 del D.L. n. 73/2023 specifica che il CCNL applicabile è quello del settore “edilizia operai”.
Tali elementi, secondo il Collegio, escludevano che la fattispecie fosse sussumibile nella previsione dell’art. 22, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286/1998, che disciplina le ipotesi di revoca del nulla osta al lavoro.
Successivamente, la difesa erariale ha depositato una nota della Prefettura con cui l’amministrazione ha comunicato di aver proceduto al riesame in autotutela dell’istanza presentata nell’ambito del Decreto flussi 2021, ritenendo di poter superare la discrepanza tra i CCNL, in quanto entrambi i settori sono previsti dall’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 27 settembre 2023. In data 10.06.2025 il datore di lavoro e il lavoratore hanno sottoscritto il contratto di soggiorno ed è stato compilato il Mod. 209, definendo positivamente la procedura.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del riesame effettuato dall’amministrazione e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito.
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Nota della Redazione
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