Sequestro estorsivo: attenuanti generiche e recidiva (Corte cost. n. 151/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per il sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall’articolo 630, vieta di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata. Per quel reato il giudice puo’ quindi far pesare le attenuanti generiche piu’ della recidiva e abbassare la pena.
Le regole in gioco. Se in un processo ricorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, il giudice le confronta: puo’ ritenerle equivalenti o far prevalere le une o le altre. L’articolo 69, quarto comma, come modificato nel 2005, bloccava quel confronto quando l’aggravante e’ la recidiva reiterata, perche’ le attenuanti potevano al massimo pareggiare. Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis, sono quelle che il giudice riconosce per elementi non descritti da una norma specifica, riferiti al fatto o alla persona dell’imputato. Il sequestro estorsivo e’ punito con la reclusione da venticinque a trenta anni: un minimo piu’ alto di quello previsto per l’omicidio volontario.
Il caso. La Corte d’assise di Roma doveva giudicare due imputati, accusati insieme a un terzo giudicato separatamente di aver tenuto una persona legata a una sedia e bendata per quasi due giorni, chiedendo 1.500 euro per la liberazione oltre ad altre somme, e di averla colpita a piu’ riprese fino a provocarle ecchimosi e fratture. Erano contestati anche lesioni aggravate, rapina e uso indebito della carta di pagamento sottratta. A uno degli imputati era contestata la recidiva specifica e reiterata, sulla base di condanne definitive per reati simili accumulate in oltre dieci anni. Lo stesso giudice riteneva pero’ che a quell’imputato spettassero le attenuanti generiche, chieste anche dal pubblico ministero, soprattutto per la condotta leale tenuta in dibattimento.
Il dubbio sollevato. Per il divieto di prevalenza il confronto tra le attenuanti generiche e la recidiva doveva fermarsi all’equivalenza. Secondo la Corte d’assise il risultato era una pena di trenta anni, mentre con le attenuanti prevalenti la pena per il sequestro sarebbe scesa a sedici anni e otto mesi. Il giudice ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, richiamando gli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione: eguaglianza, offensivita’, personalita’ della responsabilita’ penale, proporzione della pena orientata alla rieducazione.
Il ragionamento della Corte. Le questioni sono fondate. Rileva lo scarto molto ampio tra la pena minima del reato e quella che risulta applicando le attenuanti generiche, dovuto alla severita’ eccezionale della cornice di pena. Per questo reato esiste gia’ l’attenuante del fatto di lieve entita’, introdotta nel 2012 e sottratta al divieto di prevalenza nel 2021, ma essa guarda solo ai profili oggettivi del fatto: durata, modalita’, danno. Le attenuanti generiche servono a qualcosa di diverso. Permettono di valorizzare caratteristiche del fatto o della persona che il legislatore non puo’ prevedere in anticipo, anche successive al reato, come la collaborazione prestata nel processo. Impedire al giudice di dare a questi elementi il loro peso reale, solo perche’ l’imputato e’ recidivo reiterato, viola la proporzione della pena e la sua funzione rieducativa: la recidiva riguarda la persona, non la gravita’ del singolo fatto da giudicare. Sono lesi anche il principio di individualizzazione della pena, l’eguaglianza, perche’ due recidivi reiterati autori dello stesso fatto riceverebbero la stessa pena anche se solo per uno ricorrono le attenuanti generiche, e il principio di offensivita’, perche’ la pena deve rispondere a un fatto di reato e non servire anzitutto a controllare la pericolosita’ del suo autore.
Cosa cambia in pratica. Il divieto non opera piu’ per il sequestro di persona a scopo di estorsione: il giudice puo’ ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata e applicare la riduzione di pena. Non e’ un automatismo: il giudice deve prima riconoscere le attenuanti e poi motivare l’esito del confronto, che puo’ restare l’equivalenza. Restano fermi i limiti posti ai recidivi reiterati dall’articolo 62-bis, secondo comma. La decisione riguarda solo questo reato. Il processo davanti alla Corte d’assise di Roma prosegue con il bilanciamento ora pieno.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/151