Mascherine nei locali: Bolzano non poteva sospendere l’attivita’ (Corte cost. n. 158/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Provincia autonoma di Bolzano che, durante l’emergenza Covid, puniva con la sospensione dell’attivita’ il locale di ristorazione il cui personale non indossava la mascherina chirurgica. Si tratta dell’articolo 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, letto insieme ai commi 12 e 15 dello stesso articolo e all’Allegato A, punto II.D, numero 8). La ragione: le misure contro la pandemia e le relative sanzioni spettano allo Stato.
Le regole in discussione. La legge provinciale imponeva a chi lavorava nei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale. Il comma 36 rinviava, per la sanzione in denaro, all’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Il comma 37 aggiungeva una conseguenza ulteriore: la sospensione dell’attivita’ per dieci giorni.
Il caso. La Provincia autonoma di Bolzano aveva ingiunto alla legale rappresentante di una pizzeria il pagamento di 400 euro e la sospensione dell’attivita’ per dieci giorni, perche’ dentro al locale, in presenza di altre persone, ne’ lei ne’ i suoi collaboratori portavano la mascherina. Nell’atto si dava conto di altre violazioni gia’ accertate nello stesso locale nei mesi precedenti. La titolare ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Bolzano.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale si e’ rivolto alla Corte costituzionale. Secondo il giudice le norme provinciali erano la base legale della sanzione: se cadevano, l’ingiunzione restava priva di fondamento. E quelle norme, a suo avviso, invadevano una competenza esclusiva dello Stato, la profilassi internazionale, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione. La Provincia ha replicato che le questioni erano inammissibili e comunque infondate, perche’ le sue regole si limitavano a ripetere quelle statali.
La sanzione in denaro. Su questo punto la Corte ha dato ragione alla Provincia, ma solo per una ragione processuale. Leggendo l’ordinanza-ingiunzione, la parte che irroga la multa richiama soltanto l’articolo 4 del decreto-legge statale. La multa si fondava quindi sulla legge dello Stato. Il giudice non deve applicare le norme provinciali su quel punto e la relativa questione e’ inammissibile.
La sospensione dell’attivita’. Qui il discorso cambia. L’ordinanza-ingiunzione cita espressamente il comma 37 della legge provinciale. Il giudice deve percio’ applicarlo e la questione puo’ essere esaminata nel merito. La Corte ha respinto le altre eccezioni della Provincia, comprese quelle sulla ricostruzione delle norme e sull’interpretazione conforme. Nel merito ha confermato il proprio orientamento: la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia rientra nella profilassi internazionale, materia riservata allo Stato, e vi rientrano anche le sanzioni amministrative collegate, perche’ le sanzioni seguono la materia cui si riferiscono. Non conta che la norma provinciale fosse allineata a quella statale: al legislatore provinciale e’ vietato intervenire in una materia esclusiva dello Stato anche solo per riprodurne le regole o per rinviare ad esse.
Cosa cambia in pratica. La sospensione dell’attivita’ disposta in base alla legge provinciale perde la sua base normativa. Il giudizio davanti al Tribunale di Bolzano prosegue e il giudice dovra’ tenerne conto. Resta invece applicabile la disciplina statale, che secondo la Corte continua a operare in via generale. Chi si e’ visto sospendere l’attivita’ sulla base di quella norma provinciale ha oggi un argomento in piu’ da far valere, nelle sedi e nei termini previsti.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/158