TFR e lavoro straordinario: computo per l’intera durata del rapporto (Cass. civ. Sez. L n. 24389/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di fine rapporto spetta al lavoratore per l’intera durata del rapporto di lavoro, anche per il periodo in cui non sia stata fornita prova del lavoro straordinario, dovendosi calcolare sulla base dell’orario risultante dalle buste paga. La Corte di cassazione, nell’accogliere il motivo di ricorso, ha ribadito che il giudice di merito, nel determinare il TFR, non può limitarsi al periodo per il quale è stato accertato lo straordinario, ma deve considerare l’intero arco temporale del rapporto, utilizzando per la parte restante i dati retributivi documentali. L’onere della prova del lavoro straordinario grava sul lavoratore, ma la mancata prova non esclude il diritto al TFR per le ore ordinarie.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di un supermercato dal 2007 al 2014, agiva per ottenere il pagamento di differenze retributive e TFR. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società e i soci in solido. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, riduceva la condanna, ritenendo provato il lavoro straordinario (17,50 ore settimanali) solo a decorrere dal 2012, e riconoscendo il TFR esclusivamente per tale periodo, escludendolo per il periodo anteriore per mancanza di prova dell’orario effettivo.
La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 2120 c.c. per la mancata considerazione del TFR maturato dal 2007 al 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2120 c.c. Ha rilevato che la Corte territoriale, nel limitare il diritto al TFR al periodo successivo al 2012, aveva omesso di considerare la documentazione prodotta dalla lavoratrice – lettera di assunzione ed estratti contributivi – che comprovavano l’esistenza del rapporto di lavoro sin dal 2007. Pur non essendo stata fornita prova del lavoro straordinario per il periodo anteriore al 2012, il TFR doveva comunque essere riconosciuto per l’intera durata del rapporto, calcolandolo sulla base dell’orario di lavoro risultante dalle buste paga per quel periodo.
La Corte ha quindi affermato che il diritto al TFR sorge con la maturazione del rapporto e non può essere frazionato in relazione all’accertamento di singole voci retributive; ove non sia provato lo straordinario, il calcolo va effettuato in base alla retribuzione ordinaria documentata. La sentenza è stata cassata con rinvio per il nuovo calcolo del TFR, distinguendo tra il periodo 2007-2011 (orario da buste paga) e il periodo 2012-2014 (orario comprensivo dello straordinario accertato).
Implicazioni Pratiche
- Calcolo del TFR per l’intero rapporto: il TFR deve essere liquidato per l’intera durata del rapporto di lavoro, non solo per il periodo in cui il lavoratore è riuscito a provare lo svolgimento di lavoro straordinario; per la parte restante, il calcolo va effettuato sulla base della retribuzione ordinaria risultante dalla documentazione versata in atti.
- Onere della prova dello straordinario: il lavoratore che agisce per differenze retributive per lavoro straordinario ha l’onere di provare l’esistenza e l’entità delle prestazioni eccedenti; la mancata prova di tale maggior orario non pregiudica il diritto al TFR per le ore ordinarie, che va riconosciuto comunque.
- Valore probatorio della documentazione: la lettera di assunzione, gli estratti contributivi e le buste paga costituiscono elementi decisivi per dimostrare la data di inizio del rapporto e la retribuzione base; il giudice di merito non può prescinderne nella determinazione del TFR, pena la violazione dell’art. 2120 c.c.
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