Principi di diritto (Massima)
Il danno curriculare deve essere dimostrato in modo concreto e rigoroso dall’appaltatore, tenuto a provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche di pari o superiore rilievo, con diminuzione della capacità competitiva e reddituale per effetto delle ricadute sulle credenziali tecniche e commerciali. La verifica sul momento in cui la riserva andava iscritta, dipendendo dalla ricostruzione della fattispecie concreta, è valutazione riservata al giudice di merito e non integra violazione di legge. La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non quando erri nel ritenerlo assolto. Nelle notifiche a mezzo PEC, generata la ricevuta di consegna opera una presunzione di conoscenza analoga a quella dell’art. 1335 c.c.: chi afferma che l’allegato conteneva un atto diverso deve provarlo, per il principio di vicinanza della prova.
Il Fatto
Un’impresa di costruzioni agiva nei confronti di un Comune in relazione a un appalto per lavori di adeguamento normativo di una scuola media, chiedendo le somme derivanti dall’iscrizione di diciotto riserve e il risarcimento dei danni. Lamentava che i lavori, sospesi ancor prima dell’inizio, avevano subito interferenze per la contemporanea prosecuzione dell’attività scolastica e i riflessi di gravi carenze progettuali, con andamento anomalo. Il Comune, costituendosi, chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa.
Il Tribunale, espletata consulenza tecnica, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’ente al pagamento di € 71.569,95 a parziale riconoscimento delle riserve e di € 60.000,00 a titolo di danno curriculare. La Corte d’appello di Ancona accoglieva parzialmente il gravame del Comune. Dichiarava inammissibili per tardività le domande fondate sulle riserve nn. 4, 5 e 6, riferibili alla sospensione dei lavori e dunque da iscrivere all’atto della sospensione o al più alla ripresa, non nel registro di contabilità. Riteneva infondate le pretese di cui alle voci 14c e 14e, trattandosi di appalto a corpo e mancando la prova dei presupposti dell’aumento del corrispettivo. Riteneva non provato il danno curriculare. Accoglieva la sola riserva n. 11, per € 5.382,63, compensando le spese dei due gradi. Seguiva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività del controricorso, fondata sulla circostanza che la prima notifica PEC avrebbe recato in allegato un atto diverso, con rinnovazione oltre il termine. L’eccezione è disattesa. L’esame diretto degli atti evidenzia la stampa analogica della prima notifica, munita di attestazione di conformità — di per sé idonea a provare la notifica, indipendentemente dalla produzione del file .eml — e recante atto della presenza di un allegato. La tesi della ricorrente non è che la notifica fosse priva di allegato, ma che l’allegato fosse un atto diverso, senza però precisare quale.
Il punto è risolto mutuando il principio elaborato per il plico raccomandato: la produzione della copia dell’atto spedito unitamente all’avviso di ricevimento fa presumere ex art. 1335 c.c. la conoscenza da parte del destinatario, cui spetta, per vicinanza della prova, dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. Il principio è già stato recepito per la PEC: la generazione delle ricevute di accettazione e consegna determina una presunzione di conoscenza, sicché chi deduce la nullità deve provare le difficoltà di cognizione legate allo strumento telematico, e a fronte di un’apparenza di regolarità spetta al destinatario promuovere le contestazioni e fornirne la prova, rendendo tempestivamente edotto il mittente incolpevole per consentirgli di rimediare. Applicato al caso, l’onere gravava sulla ricorrente, che avrebbe dovuto produrre il file concretamente ricevuto o dare altra evidenza del contenuto dell’allegato; la contestazione generica non basta.
Nel merito il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte premette due rilievi generali. Il ricorso presenta carenze di specificità ex art. 366 c.p.c.: opera diffusi richiami ad atti e documenti senza riprodurne i contenuti essenziali né localizzarli, limitandosi ad annunciare l’allegazione di atti del giudizio d’appello e omettendo quelli di primo grado. Ed è impropria la formula «erronea presupposizione in fatto e in diritto», ripetuta in tutti e tre i motivi: o è pleonastica rispetto alle ipotesi dell’art. 360 c.p.c., o costituisce un’inammissibile sollecitazione a un sindacato in fatto.
Il primo motivo non deduce in concreto un inadeguato governo delle norme sull’iscrizione delle riserve, ma lamenta un’errata lettura del contenuto delle riserve stesse. La norma è stata correttamente applicata alla fattispecie che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente; le censure prospettano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, profilo estraneo all’interpretazione delle regole di diritto e riservato al merito. Il secondo motivo non deduce alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.: quella violazione ricorre soltanto se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella gravata, non se erra nel valutare l’esito della prova — ipotesi censurabile solo per vizio motivazionale nei limiti dell’attuale art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il giudizio sull’assenza di prova dei presupposti per i costi extra in un appalto a corpo è riservato al merito e non è sindacabile se sorretto da motivazione che superi il minimo costituzionale e non viziata da travisamento della prova (Cass. Sez. Un. n. 5792/2024).
Identiche ragioni valgono per il terzo motivo. La ricorrente sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, mentre la Corte d’appello si è conformata al principio per cui il danno curriculare va dimostrato in modo concreto e rigoroso dall’appaltatore, onerato di provare che la mancata esecuzione gli ha precluso l’acquisizione di ulteriori commesse pubbliche di pari o superiore rilievo, diminuendo la capacità competitiva e reddituale per le ricadute sulle credenziali tecniche e commerciali (Cass. n. 2638/2025). Superflue, e comunque carenti sul piano dell’art. 366 c.p.c., le deduzioni sugli elementi probatori o presuntivi, la cui valutazione era riservata al giudice di merito. Ricorso inammissibile, con condanna alle spese liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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