Licenziamento disciplinare: sanzione conservativa del CCNL impone la reintegrazione (Cass. civ. Sez. L n. 23817/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, la tutela reintegratoria si applica anche quando il contratto collettivo preveda espressamente una sanzione conservativa per la specifica e nominata inadempienza contestata al lavoratore. In tale ipotesi il fatto è, per espressa pattuizione collettiva, inidoneo a giustificare il licenziamento ed è equiparato all’insussistenza del fatto materiale. Diversa è l’ipotesi in cui il contratto collettivo contenga soltanto clausole generali o elastiche sulla proporzionalità della sanzione. Il giudice deve quindi verificare se la condotta concretamente accertata rientri in una specifica previsione conservativa del CCNL applicabile.
Il Fatto
Una lavoratrice era stata licenziata disciplinarmente per avere abbandonato il posto di lavoro durante il turno. La Corte d’Appello aveva accertato che l’assenza si era protratta per un periodo sensibilmente inferiore a quello contestato e aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva. Aveva però considerato il fatto materialmente sussistente e antigiuridico, applicando la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che dovesse essere riconosciuta la reintegrazione perché il CCNL applicato prevedeva una sanzione conservativa per la condotta contestata. La società ha proposto ricorso incidentale contestando la ricostruzione del fatto e il giudizio di sproporzione del licenziamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso incidentale. La ricostruzione della durata dell’assenza dal posto di lavoro costituisce valutazione fattuale non riesaminabile in sede di legittimità. Anche il giudizio di proporzionalità tra addebito e licenziamento compete al giudice di merito e può essere sindacato soltanto nei limiti dei vizi ammessi dall’art. 360 c.p.c.
Decisiva è invece la censura della lavoratrice relativa al regime sanzionatorio. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 129/2024, intervenuta dopo la decisione d’appello, secondo cui l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 deve essere interpretato includendo nell’area della reintegrazione le ipotesi nelle quali la contrattazione collettiva abbia previsto, per specifiche e nominate inadempienze, soltanto sanzioni conservative.
La distinzione è rispetto alle clausole generali di proporzionalità. Quando il contratto collettivo si limita a stabilire criteri elastici sulla gravità della condotta, il difetto di proporzionalità resta nell’area della tutela indennitaria. Quando, invece, una determinata condotta è espressamente associata a una sanzione conservativa, quella previsione impedisce di considerarla idonea a fondare il licenziamento.
In questa seconda ipotesi, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale recepita dalla Cassazione, manca un fatto materiale giuridicamente utilizzabile quale fondamento del recesso. La fattispecie viene quindi equiparata all’insussistenza del fatto materiale prevista dall’art. 3, comma 2, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata. Tale soluzione valorizza anche la funzione della contrattazione collettiva nella predeterminazione della gravità delle infrazioni disciplinari.
La Cassazione accoglie pertanto il secondo motivo del ricorso principale e rinvia alla Corte d’Appello affinché verifichi se la specifica condotta accertata rientri tra quelle per le quali il CCNL applicato prevede una sanzione conservativa. Il ricorso incidentale viene rigettato.
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