Progressione economica nel comparto Università: vige l’art. 16 legge 808/1977 e la prescrizione opera solo sul quantum (Cass. civ. Sez. L n. 24050 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica nel comparto Università è disciplinato dall’art. 16 della legge n. 808 del 1977, la cui vigenza è stata confermata dalla contrattazione collettiva (art. 18 CCNL 13 maggio 2003) quantomeno per gli effetti giuridici. Il diritto alla progressione economica per effetto della ricostruzione di carriera è distinto dal diritto alle correlate differenze retributive: il primo, in quanto attinente all’accertamento dell’effettiva anzianità di servizio, non è soggetto a prescrizione fintantoché sussista l’interesse ad agire, mentre il secondo soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. L’esercizio del diritto non può essere precluso da eccezioni di tardività o di inosservanza del dovere di buona fede, ove non fondate su specifici elementi.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della progressione economica dalla posizione B1 alla B3, con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La pretesa si fondava sul computo, ex art. 16 della legge n. 808 del 1977, del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo, per maturare il requisito di anzianità richiesto dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo abrogata la normativa speciale e comunque prescritto il diritto alla progressione. La Corte d’appello di Perugia, in riforma, ha riconosciuto il diritto al beneficio, condannando l’Università al pagamento delle differenze retributive maturate, previa decurtazione dei crediti prescritti e di quelli già corrisposti a titolo di indennità sostitutiva. L’Università ricorre per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il ricorso, confermando l’impianto della decisione impugnata. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, la Corte esclude il vizio, rilevando che la questione dell’applicabilità dell’art. 16 della legge n. 808 del 1977 era stata prospettata sin dal primo grado. La Corte d’appello si è pronunciata mantenendosi nel perimetro degli elementi di fatto e del petitum, senza introdurre d’ufficio alcuna nuova questione decisiva.
Nel merito, la Cassazione ribadisce la perdurante vigenza dell’art. 16 della legge n. 808 del 1977 per gli effetti giuridici, come confermato dall’art. 18 del CCNL del 13 maggio 2003 e dall’art. 75 del CCNL del 9 agosto 2000. La norma, infatti, consente la valutazione del servizio pre-ruolo ai fini del riconoscimento dell’anzianità necessaria per la progressione economica, senza che ciò equivalga al riconoscimento diretto di effetti economici, che restano soggetti alla disciplina della prescrizione. La Corte precisa che il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo non costituisce un inquadramento iniziale diverso, ma un elemento di computo per la maturazione del requisito richiesto dal CCNL (art. 56, comma 4) per il passaggio alla posizione superiore.
La Corte affronta poi la questione della prescrizione. Richiamando la consolidata giurisprudenza, afferma il principio per cui il diritto all’accertamento dell’effettiva anzianità di servizio è imprescrittibile, in quanto non costituisce un diritto autonomo, ma un presupposto di fatto per l’azionabilità di singoli diritti (quali quelli retributivi). La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. opera, invece, esclusivamente sulle differenze retributive maturate e non sui singoli scatti di anzianità, i quali, una volta prescritti, non precludono il conseguimento degli scatti successivi. La Corte d’appello ha correttamente applicato tali principi, riconoscendo il diritto alla progressione e decurtando solo le somme maturate oltre il quinquennio.
Infine, la Cassazione rigetta le eccezioni relative alla tardività dell’azione, ritenendole implicitamente superate dalla decisione nel merito, e alla violazione del principio di compensazione, in quanto la Corte di merito ha già operato le opportune decurtazioni. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dell’Università al pagamento delle spese in favore dei lavoratori controricorrenti.
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