Cosap: prescrizione decennale per occupazione abusiva del suolo pubblico (Cass. civ. Sez. III n. 5509/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), il pagamento dovuto per l’occupazione del suolo o soprassuolo pubblico in assenza di concessione rilasciata dall’ente proprietario non è assimilabile al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 1, 1-bis e 2, c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dal suo mancato godimento. Ne consegue che esso integra un’obbligazione di natura indennitaria, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale ha proposto opposizione avverso gli avvisi di liquidazione del Cosap per l’annualità 2013, relativi alle aree sottostanti i cavalcavia autostradali insistenti su viabilità comunale, emessi dal Comune di Rivoli e dalla società concessionaria del servizio di riscossione. Il Tribunale di Torino ha accolto l’opposizione, dichiarando prescritta la pretesa in applicazione della prescrizione quinquennale. La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione, ritenendo che l’obbligazione da Cosap, in caso di occupazione permanente, avesse natura periodica e fosse soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dal 31 marzo 2013, e ha dichiarato assorbite le questioni di merito relative al presupposto impositivo. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’indennizzo dovuto per l’occupazione di beni pubblici non è assimilabile al canone di locazione né alle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 1, 1-bis e 2, c.c., poiché assolve alla funzione di compensare, medio tempore, il detrimento derivante dal mancato godimento del bene, ingenerando un’obbligazione di tipo indennitario, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della prescrizione quinquennale al credito per Cosap derivante da occupazione abusiva del suolo pubblico in assenza di concessione. Ha osservato che la situazione di occupazione di fatto non integra un “rapporto unitario” dal quale derivino, per frazionamento, prestazioni periodiche, poiché ogni annualità di occupazione integra un autonomo rapporto di uso del suolo pubblico, di durata annuale, cui corrisponde una distinta indennità. Ha richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 28766/2025, che, proprio in tema di occupazione di fatto del soprassuolo stradale mediante cavalcavia autostradali, ha escluso che si configuri un unico rapporto suscettibile di generare obbligazioni periodiche.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato prescritto il credito per l’annualità 2013, rilevando che l’azione di riscossione, esercitata nel 2018-2019, si colloca entro il termine decennale decorrente dalla fine dell’anno 2013. Ha dichiarato assorbiti il secondo motivo (relativo alla decorrenza del termine quinquennale) e il ricorso incidentale (sulle spese), e inammissibile il terzo motivo (richiesta di decisione nel merito), in quanto le questioni di merito rimaste assorbite (presupposti del Cosap, titolarità delle aree, esenzioni) richiedono ulteriori accertamenti in fatto e valutazioni di merito da compiersi dal giudice del rinvio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.