Estinzione dell’esecuzione: sulle spese serve il reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 24264 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice dell’esecuzione dichiara una causa tipica di estinzione del processo esecutivo, anche la statuizione sulle spese segue il regime impugnatorio proprio del provvedimento estintivo. Pertanto, la decisione sulle spese adottata ai sensi dell’art. 632 c.p.c. deve essere contestata mediante reclamo ex art. 630 c.p.c., non attraverso opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Non è consentita la conversione dell’opposizione in reclamo né del reclamo in opposizione. La natura del provvedimento non muta per il solo fatto che esso sia stato adottato durante la fase sommaria di un’opposizione esecutiva.
Il Fatto
Un debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di un pignoramento presso terzi, deducendo di non avere ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento. Nel corso della fase sommaria il giudice dell’esecuzione aveva rilevato d’ufficio l’omessa notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo previsto dall’art. 543, quinto comma, c.p.c. e aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, senza provvedere sulle spese.
L’opponente aveva poi introdotto il giudizio di merito con l’obiettivo di ottenere la liquidazione delle spese. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per carenza d’interesse, ritenendo che la caducazione del processo esecutivo avesse esaurito l’interesse all’invalidazione dei singoli atti. Contro tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta in via preliminare la questione dello strumento impugnatorio utilizzato. Il punto decisivo è che la controversia riguardava, in sostanza, le spese che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto liquidare in sede di estinzione del processo ai sensi dell’art. 632 c.p.c.
La Corte ribadisce che l’impugnazione della statuizione sulle spese segue il regime del provvedimento al quale essa accede. Quando viene dichiarata una causa tipica di estinzione, il rimedio è il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c. Diversamente, i provvedimenti che determinano una chiusura anticipata atipica del processo esecutivo sono impugnabili mediante opposizione ex art. 617 c.p.c.
Nel caso esaminato, l’omessa notifica dell’avviso previsto dall’art. 543, quinto comma, c.p.c. determina espressamente l’inefficacia del pignoramento e configura quindi una causa tipica di estinzione. Ne consegue che anche l’eventuale omissione della pronuncia sulle spese doveva essere contestata mediante reclamo, non attraverso l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione agli atti esecutivi.
La circostanza che l’estinzione sia stata dichiarata durante la fase sommaria dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. non modifica la natura del provvedimento. La bifasicità delle opposizioni esecutive consente infatti al giudice dell’esecuzione di esercitare anche i propri poteri officiosi, compreso il rilievo delle cause di estinzione. Ogni provvedimento così adottato conserva però il regime di impugnazione previsto dalla legge in ragione della sua natura.
La Corte esclude inoltre la possibilità di convertire l’opposizione formale in reclamo. Poiché la domanda proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non poteva essere introdotta, la sentenza viene cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, tenuto conto della parziale novità della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.