Notifica PEC da indirizzo non registrato: validità e onere del pregiudizio (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4703/2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo PEC eseguita da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto. Il contribuente che eccepisca l’irregolarità della notifica ha l’onere di dimostrare il pregiudizio sostanziale al diritto di difesa derivante dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro INI-Pec.
Il Fatto
Una lavoratrice ha proposto opposizione avverso un avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni dal 2009 al 2012, per un importo di € 154.191,97. Il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività rispetto alla data di notifica dell’avviso di addebito. La Corte d’Appello di Bari ha confermato la decisione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che l’avviso era stato inviato da un indirizzo PEC non risultante dagli elenchi ufficiali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’utilizzo di un indirizzo PEC del mittente non iscritto nei registri pubblici non inficia di per sé la notifica. La presunzione di riferibilità della comunicazione al soggetto da cui essa risulta provenire è desumibile dall’indirizzo del mittente, e spetta al contribuente dimostrare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa eventualmente derivanti dalla ricezione da tale indirizzo. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa il pregiudizio subito.
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, per difetto di specificità, rilevando che la ricorrente non ha riportato in ricorso la ricevuta di consegna della PEC, sulla quale la censura si fondava. Inoltre, la censura mirava a contrastare l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sul buon esito dell’invio e sulla conoscenza dell’atto impositivo, accertamento non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non deducibile in presenza di una doppia decisione conforme.
La Corte ha infine osservato che la ricorrente non ha provato il pregiudizio che la mancata indicazione del protocollo dell’atto e delle altre indicazioni formali avrebbe arrecato alle proprie ragioni difensive, confermando l’orientamento secondo cui le irregolarità formali della notifica sono rilevanti solo se causano un effettivo vulnus al diritto di difesa.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.