CTU telematica e firma digitale dei consulenti: questione interpretativa (Cass. civ. Sez. III n. 5129/2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte rimette alla pubblica udienza la questione, non finora affrontata, relativa alle conseguenze processuali del deposito telematico di una consulenza tecnica d’ufficio, nei giudizi di responsabilità sanitaria per i quali è applicabile l’art. 15 della l. n. 24/2017, effettuato mediante documento informatico con firma digitale di uno solo dei componenti del collegio peritale incaricato, mancante della firma digitale di alcuno degli altri consulenti.
Il Fatto
Il paziente ha agito per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti di un’Azienda Ospedaliera. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Bari ha confermato la decisione, basandosi sulla consulenza tecnica d’ufficio. Il paziente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della consulenza per mancanza della firma digitale della seconda consulente, nonché il difetto di collegialità dell’elaborato. Con il secondo motivo ha censurato il rifiuto del ricovero, e con il terzo la condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte ha ritenuto la prima questione di rilevanza nomofilattica e ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso prospetta una questione che non risulta finora affrontata nella giurisprudenza di legittimità, di carattere nomofilattico e di particolare rilevanza anche per il potenziale notevole impatto nella prassi. La questione consiste nello stabilire se e quali conseguenze comporti, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per i quali sia applicabile l’art. 15 della l. n. 24/2017 (che richiede la collegialità della consulenza), il deposito telematico di c.t.u. mediante documento informatico con firma digitale di uno solo dei componenti del collegio peritale incaricato o, comunque, mancante della firma digitale di alcuno dei consulenti.
La Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 16-bis, comma 4, del d.l. n. 179/2012 (applicabile ratione temporis) che prevede il deposito esclusivamente telematico; il d.m. n. 44/2011, in particolare l’art. 13, comma 1, e l’art. 11, che rimandano alle specifiche tecniche; e il Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, il cui art. 12 richiede che l’atto del processo in forma di documento informatico sia sottoscritto con firma digitale. La Corte ha quindi individuato tre possibili soluzioni interpretative: (a) l’inesistenza della consulenza per difetto di un indefettibile elemento strutturale del documento informatico; (b) la nullità della consulenza, eventualmente sanabile per raggiungimento dello scopo; (c) l’irrilevanza della carenza di sottoscrizione, sussistendone almeno una. La Corte ha quindi ritenuto necessario rimettere la causa alla pubblica udienza per l’approfondimento della questione.
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Nota della Redazione
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