Giurisdizione ordinaria per la restituzione di incentivi dopo decadenza definitiva (Cass. civ. Sez. Un. n. 5925/2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti concernenti la produzione di energia non si estende all’azione di ripetizione dell’indebito quando la decadenza dagli incentivi sia stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi, il provvedimento di decadenza costituisce mero presupposto fattuale della pretesa restitutoria, fondata sull’art. 2033 c.c., e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non implicando alcun nuovo esercizio di poteri autoritativi.
Il Fatto
Una società, dopo la definitiva conferma della decadenza dalle tariffe incentivanti per impianti di produzione energetica, conveniva in giudizio il Gestore dei servizi energetici per ottenere la restituzione delle somme già erogate a titolo di incentivo. Il T.A.R. del Lazio accolse la domanda, condannando la società alla restituzione. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, confermò la pronuncia, affermando la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso della società, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha ribadito che il criterio di riparto è individuato dal petitum sostanziale, ossia dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Nella specie, la domanda non investiva la legittimità del provvedimento di decadenza, già cristallizzata dal giudicato, ma era volta esclusivamente alla ripetizione di somme divenute indebite per effetto di tale provvedimento.
L’art. 133 c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie che attengono all’esercizio di poteri pubblicistici in materia di regolazione delle tariffe. Tuttavia, una volta che la decadenza sia divenuta definitiva, il potere amministrativo è esaurito e il provvedimento si configura come mero antecedente fattuale della pretesa restitutoria. Il giudice della restituzione non è chiamato a sindacare l’atto amministrativo, ma solo ad accertare la sussistenza dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.
La Corte ha quindi escluso la giurisdizione amministrativa, affermando che la controversia, incentrata su un diritto soggettivo di credito, appartiene al giudice ordinario, al quale la causa è stata rimessa per la prosecuzione.
Nota della Redazione
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