Omessa diagnosi prenatale: risarcibili anche le ricadute esistenziali (Cass. civ. n. 6926/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa diagnosi prenatale che abbia impedito alla gestante di esercitare consapevolmente la scelta di interrompere la gravidanza, ove risultino provate sia la volontà abortiva sia le condizioni di legge per l’interruzione, il danno risarcibile non si esaurisce nello shock emotivo derivante dall’inattesa nascita di un figlio con disabilità. Devono essere risarcite anche le negative ricadute esistenziali conseguenti alla lesione della libertà di autodeterminazione dei genitori, purché allegati e provati. Tale pregiudizio è distinto dal danno derivante dalla sola violazione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto.
Il Fatto
I genitori avevano agito contro una struttura sanitaria deducendo che, durante la gravidanza, non erano stati prospettati né prescritti gli accertamenti prenatali idonei a verificare eventuali anomalie cromosomiche. La figlia era nata affetta da sindrome di Down. La madre sosteneva che, se correttamente informata, avrebbe effettuato gli approfondimenti diagnostici e, accertata la patologia, avrebbe interrotto la gravidanza.
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità sanitaria e liquidato, oltre al danno biologico della madre, euro 70.000,00 in suo favore ed euro 50.000,00 in favore del padre per la lesione dell’interesse a una maternità e paternità consapevole. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità, la sussistenza delle condizioni per l’interruzione della gravidanza e la prova della volontà abortiva, ma aveva ridotto il risarcimento a euro 30.000,00 per ciascun genitore, considerando essenzialmente lo stress emotivo derivante dall’inattesa nascita.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto che erano ormai coperti da giudicato la responsabilità della struttura sanitaria, la sussistenza delle condizioni legittimanti l’interruzione della gravidanza, la volontà della madre di ricorrervi e il nesso causale tra l’omessa informazione e la lesione del diritto di autodeterminazione. La controversia riguardava quindi esclusivamente la consistenza e la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai genitori.
La Corte individua una contraddizione radicale nella motivazione della sentenza d’appello. Il giudice territoriale aveva riconosciuto che l’omessa diagnosi aveva privato i genitori non soltanto della possibilità di prepararsi alla nascita, ma anche della possibilità di esercitare la scelta abortiva. Aveva inoltre dato atto delle conseguenze sulla vita quotidiana, familiare e lavorativa. Nonostante tali premesse, aveva poi limitato il risarcimento allo stress emotivo iniziale, escludendo le conseguenze esistenziali durature.
La Cassazione distingue nettamente le due fattispecie. Il danno da mancata informazione sulle condizioni del feto può sussistere anche senza prova della volontà abortiva e riguarda, tra l’altro, l’impossibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita. Diverso è il danno conseguente alla perdita della possibilità di interrompere la gravidanza: in presenza della prova della volontà abortiva e dei relativi presupposti legali, esso comprende anche le ricadute negative sulla vita dei genitori derivanti dalla lesione della loro autodeterminazione.
Tali conseguenze non costituiscono un danno in re ipsa. Devono essere allegati e provati sia l’afflizione interna sia il peggioramento delle condizioni di vita conseguente alla nascita. Una volta accertati, tuttavia, non possono essere esclusi dalla liquidazione limitandola alla sola reazione emotiva iniziale. La Corte precisa inoltre che il danno da lesione dell’autodeterminazione prescinde dalle condizioni di salute del nato e trova fondamento nella violazione del diritto dei genitori a determinarsi consapevolmente sulla prosecuzione della gravidanza nei limiti consentiti dalla legge.
La sentenza impugnata viene quindi cassata per contrasto irriducibile tra le proprie affermazioni e per violazione dell’art. 1226 c.c., con rinvio alla Corte d’appello per una nuova liquidazione del danno non patrimoniale coerente con i pregiudizi concretamente accertati.
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