Notifica a terzi: necessaria la raccomandata informativa prevista dalla legge (Cass. civ. n. 7044/2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella esattoriale eseguita direttamente nelle mani del destinatario è idonea a dimostrare la ricezione dell’atto e non richiede ulteriori adempimenti informativi. Diversamente, quando la notificazione avviene ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il perfezionamento nei confronti del destinatario richiede la ricezione della raccomandata informativa. Quando, invece, l’atto tributario è consegnato a persona diversa dal destinatario, trova applicazione l’art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, che impone al messo di dare notizia dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata.
Il Fatto
Un contribuente aveva impugnato sedici intimazioni di pagamento relative, per quanto rilevante, all’IRPEF degli anni dal 2006 al 2010, contestando la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento prodromiche. Il giudice di primo grado aveva accolto le contestazioni relative a otto cartelle e annullato le conseguenti intimazioni.
La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto regolari tutte le notificazioni e aveva riformato la decisione. Quattro cartelle risultavano consegnate personalmente al contribuente; due erano state notificate dopo il mancato rinvenimento del destinatario presso il domicilio, con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa; altre due erano state consegnate presso il domicilio a una persona qualificatasi come amico non convivente e addetto alla ricezione. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue le diverse modalità di notificazione. Per le quattro cartelle consegnate nelle mani proprie del contribuente, la Corte esclude qualsiasi invalidità. La consegna personale assicura infatti che l’atto sia stato ricevuto dal destinatario. Non era inoltre necessario produrre l’originale della cartella quando la riferibilità dell’atto notificato risultava accertabile attraverso la documentazione disponibile, ferma la possibilità per il destinatario di fornire prova contraria.
Diversa è la situazione delle notificazioni eseguite in caso di irreperibilità relativa. La Commissione regionale aveva richiamato l’art. 140 c.p.c. e dato atto del deposito degli atti presso la casa comunale e dell’invio della raccomandata informativa, senza però verificare la sua ricezione. La Cassazione ricorda che, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa. Tale adempimento assicura la conoscibilità del deposito dell’atto e consente al destinatario di attivarsi per ottenerne la consegna e predisporre la propria difesa.
La decisione d’appello risulta carente anche rispetto alle cartelle consegnate a una persona diversa dal contribuente, qualificatasi come amico non convivente e addetto alla ricezione. Per queste notificazioni operava l’art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973. La disposizione impone, quando il consegnatario non coincide con il destinatario, specifiche modalità di consegna e soprattutto che il messo dia notizia dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. La Commissione regionale non aveva verificato tale adempimento.
La Cassazione accoglie pertanto il ricorso limitatamente alle quattro notificazioni nelle quali occorreva verificare il perfezionamento degli adempimenti informativi, rigettandolo per il resto. La sentenza viene cassata sul punto con rinvio al giudice tributario affinché riesamini la documentazione relativa alla spedizione e, quando richiesta, alla ricezione della raccomandata informativa.
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Nota della Redazione
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