Clausola escludente non impugnata: esclusa la disapplicazione per contrasto unionale (Cons. Stato n. 06684 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive, il concorrente che intende contestare una clausola immediatamente escludente deve impugnarla tempestivamente. La clausola non può essere soltanto disapplicata dal giudice amministrativo, neppure quando se ne deduca il contrasto con il diritto dell’Unione. Divenuta inoppugnabile la prescrizione che impone un titolo accademico, sono inammissibili le censure contro l’esclusione che presuppongono la rimozione della prescrizione stessa. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE non è dovuto quando la questione unionale, per effetto dell’inoppugnabilità della clausola, è priva di rilevanza per la decisione.
Il Fatto
Una professionista ha partecipato alla selezione per la formazione dell’elenco degli esperti in criminologia destinati agli uffici di esecuzione penale esterna e della giustizia minorile in Calabria. Dopo l’inserimento nell’elenco, l’Amministrazione l’ha esclusa in autotutela. Ha ritenuto inidoneo il diploma di specializzazione allegato alla domanda, perché rilasciato da un istituto straniero non riconosciuto come università e dotato, secondo la documentazione acquisita, di valore professionale, curriculare e culturale, ma non accademico.
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che l’art. 3 dell’avviso richiedeva un titolo accademico. Con l’appello, la professionista ha invocato l’equivalenza sostanziale delle competenze e la disapplicazione della clausola per contrasto con l’art. 45 TFUE. In subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Ministero ha riproposto l’eccezione di inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione del bando.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal contenuto dell’art. 3 dell’avviso. Per gli esperti criminologi, la disposizione richiedeva una laurea magistrale o del vecchio ordinamento in scienze criminologiche. In alternativa, occorrevano un’altra laurea e un diploma di specializzazione conseguito presso le scuole individuate con decreto, oppure un master universitario di secondo livello in criminologia.
La clausola non era stata impugnata, benché la professionista fosse consapevole di non possedere un titolo avente valore accademico formale o equipollente a un titolo riconosciuto in Italia. Sussisteva, quindi, un interesse immediato alla sua contestazione. L’applicazione della prescrizione determinava infatti l’esclusione dalla selezione per l’inadeguatezza del titolo presentato.
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare richiamando l’orientamento contrario alla disapplicazione del bando antieuropeo. In particolare, Cons. Stato, Sez. V, n. 321/2024 afferma che una clausola escludente deve essere impugnata e non può essere soltanto disapplicata, anche quando applica una norma nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione. La mancata tempestiva impugnazione impedisce dunque al giudice di rimuovere la prescrizione attraverso la disapplicazione.
Non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la professione non sia regolamentata e ricada nella disciplina delle professioni non organizzate. L’avviso aveva autonomamente richiesto uno specifico titolo accademico. Divenuta inoppugnabile tale previsione, le censure fondate sull’equivalenza sostanziale della formazione non possono incidere sull’esito della procedura.
Per la stessa ragione, il Consiglio di Stato esclude il rinvio pregiudiziale. L’inoppugnabilità della clausola rende la questione unionale irrilevante rispetto alla decisione. Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. II, n. 1058/2026 e l’orientamento della Corte di giustizia risalente alla sentenza n. 283/82: il giudice di ultima istanza non deve disporre il rinvio quando la questione non è rilevante. Restano assorbite le censure sul termine dell’autotutela e sull’affidamento. In parziale riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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