Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento, atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28.
La dichiarazione per l’accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, che non può essere pari a zero, in quanto le unità immobiliari destinate al culto sono classificate nella categoria “E/7” (unità a destinazione particolare) e sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.
La rendita catastale attribuita a un immobile adibito all’esercizio del culto non è un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo legato all’iscrizione in catasto, funzionale all’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare. L’attribuzione della rendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, poiché l’esenzione legata alla specifica destinazione dell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha una rendita catastale positiva.
Non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta; l’esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto deriva dalla loro destinazione oggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, né dall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.
Il Fatto
Una Congregazione religiosa, proprietaria di un immobile adibito al culto, presentò all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di aggiornamento catastale (procedura DOCFA) per l’immobile, proponendo una rendita catastale pari a zero. L’Agenzia rifiutò la registrazione della dichiarazione, ritenendo che la proposta di rendita nulla fosse incompatibile con la normativa catastale, che impone l’attribuzione di una rendita con valore positivo, anche per gli edifici di culto, ai fini statistico-inventariali.
La Congregazione impugnò il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che rigettò il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 11652 del 2022, accolse l’appello della Congregazione, ritenendo che il sistema normativo vigente escludesse per i luoghi di culto l’attribuzione di una rendita catastale, e che l’Ufficio dovesse accettare la richiesta salva successiva rettifica del contenuto. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 e dell’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, nonché dell’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28 del 1998.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso, dando continuità al proprio consolidato orientamento (Cass. n. 20537/2016; Cass. n. 29823/2024). La Corte richiama l’art. 6, comma 3, lett. c), del r.d.l. n. 652 del 1939, che esenta i fabbricati destinati all’esercizio del culto dall’obbligo di dichiarazione in catasto, e l’art. 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, che prevede che per tali immobili “la classificazione non si esegue” ma “la rendita catastale … si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità” (art. 30). La Corte osserva che l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28 del 1998, che elenca i beni iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita, non ricomprende gli edifici di culto, i quali, pertanto, in caso di iscrizione volontaria o aggiornamento, devono essere censiti con attribuzione di rendita diversa da zero, determinata secondo i criteri dell’estimo catastale.
La Corte distingue nettamente tra rendita catastale e presupposto d’imposta. La rendita costituisce un valore tecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare, e non integra di per sé né un tributo né un autonomo presupposto impositivo. L’esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto, prevista dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (che stabilisce che tali immobili “non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione”), non viene meno per l’attribuzione di una rendita catastale positiva, poiché l’esenzione deriva dalla destinazione oggettiva e funzionale dell’immobile, non dalla sua iscrizione in catasto né dall’ammontare della rendita. La Corte rigetta le eccezioni della Congregazione, che faceva leva su una circolare dell’Agenzia del territorio del 2012, ritenendo che la circolare, per sua natura, non possa prevalere sulle fonti normative primarie e secondarie, e che le norme relative alla categoria E/7 e la circolare operino su piani differenti della disciplina (l’una sull’an della valorizzazione fiscale, l’altra sul quomodo della determinazione della rendita).
La Corte esclude la violazione della normativa sovranazionale (CEDU, TFUE), poiché la materia fiscale è, in linea generale, sottratta alla nozione di diritti civili, e la controricorrente non ha dimostrato profili di discriminazione religiosa nella fattispecie concreta. La Corte, pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., rigetta il ricorso originario della Congregazione, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio in ragione della peculiarità e novità della questione controversa, prima d’oggi non ancora oggetto di un orientamento consolidato.
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La Cassazione rimette alla pubblica udienza la questione sulla determinazione della rendita catastale degli immobili alberghieri, sulla base del canone di fitto.
Nella continuazione in sede esecutiva, la violazione più grave si individua considerando la pena concretamente inflitta dopo tutte le riduzioni premiali applicabili al giudizio abbreviato.
La Cassazione conferma la legittimazione attiva del sindacato ex art. 28 St. Lav. e il potere di indire le elezioni delle RSU anche per organizzazioni non firmatarie del CCNL.
Il collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. non sussiste in presenza della sola comunanza della fonte di prova, integrando tale ipotesi la diversa fattispecie di cui alla lett. c). Inoltre, grava su chi invoca la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. l’onere di allegarne i presupposti fattuali.
In tema di IMU, il presupposto impositivo del possesso va inteso come ius possidendi, correlato alla titolarità del diritto di proprietà. L’intestazione catastale genera una presunzione di soggettività passiva, superabile solo con prova contraria.
Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria proposto da soggetti estranei al giudizio, difettando la legittimazione e la giurisdizione della Cassazione.