Licenziamento disciplinare: la recidiva va verificata sulle sanzioni precedenti (Cass. civ. n. 13724/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il contratto collettivo consente il licenziamento disciplinare in presenza di reiterate mancanze già sanzionate in un determinato arco temporale, il giudice deve verificare la ricorrenza concreta dei presupposti contrattuali della recidiva, considerando natura delle condotte, numero delle precedenti infrazioni e sanzioni conservative applicate.
La contestazione in cassazione della ricostruzione fattuale relativa alle precedenti assenze, alle modalità della loro comunicazione e alle condizioni personali del lavoratore è inammissibile quando tende a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, soprattutto in presenza di una doppia pronuncia conforme di merito fondata sulle medesime ragioni di fatto.
La censura relativa alla mancata valutazione della legittimità delle precedenti sanzioni conservative deve rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione, indicando il contenuto essenziale degli atti nei quali la relativa domanda sia stata proposta e consentendone l’individuazione nel fascicolo processuale.
Il Fatto
Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa sulla base di reiterate assenze ingiustificate e della recidiva in condotte analoghe già oggetto di sanzioni conservative. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, riteneva integrata la previsione del contratto collettivo che consentiva il licenziamento nei confronti del lavoratore incorso, almeno tre volte nel biennio per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal servizio e dalla retribuzione per un totale di venti giorni.
Il lavoratore ricorreva per cassazione sostenendo che alcune assenze avessero cause differenti, che talune fossero state comunicate o successivamente giustificate mediante richieste tardive di ferie e che le precedenti sanzioni conservative fossero illegittime o sproporzionate. Contestava inoltre l’omessa pronuncia sulla legittimità delle sanzioni disciplinari pregresse richiamate ai fini della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibili le censure dirette a rivalutare le circostanze concrete delle assenze, le modalità della loro comunicazione, la prassi aziendale e le condizioni personali del dipendente. Tali doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, sollecitano in realtà una nuova ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità. La preclusione risulta rafforzata dalla presenza di due decisioni di merito conformi quanto alla gravità della condotta e alla ricorrenza dei presupposti della disciplina collettiva.
La Corte rileva inoltre che i giudici di merito avevano verificato la sussistenza delle condizioni previste dal contratto collettivo, considerando sia le vere e proprie assenze ingiustificate sia quelle seguite da tardive domande di ferie, ritenute analoghe perché prive dei presupposti contrattuali per una valida giustificazione. Era stato altresì accertato che la società aveva progressivamente graduato le sanzioni conservative e contestato la recidiva, sino al raggiungimento della soglia temporale e quantitativa richiesta per l’applicazione della sanzione espulsiva.
Quanto alla dedotta illegittimità delle precedenti sanzioni conservative, il ricorso non indicava con sufficiente specificità il contenuto degli atti processuali nei quali tali sanzioni sarebbero state autonomamente impugnate, né forniva elementi idonei a consentirne il reperimento nel fascicolo. La Corte d’appello aveva peraltro rilevato che le contestazioni delle sanzioni pregresse erano state formulate esclusivamente in funzione della domanda diretta a ottenere l’illegittimità del licenziamento e che diverse sanzioni non risultavano specificamente impugnate. La Cassazione dichiara quindi il ricorso inammissibile e condanna il lavoratore alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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