Dipendente dell’ambasciata USA: redditi imponibili in Italia se residente italiano (Cass. civ. n. 15098/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le retribuzioni percepite da un cittadino italiano fiscalmente residente in Italia per l’attività lavorativa svolta presso l’ambasciata di uno Stato estero situata in Italia sono assoggettate alla potestà impositiva italiana quando ricorrano i presupposti convenzionali che attribuiscono il potere di tassazione allo Stato di residenza e di svolgimento della prestazione.
La sede diplomatica non costituisce, ai fini fiscali, territorio dello Stato accreditante. La prestazione resa presso un’ambasciata straniera situata in Italia deve quindi considerarsi svolta in Italia ai fini dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni.
La sola circostanza che il datore di lavoro sia un’ambasciata straniera non attribuisce al lavoratore un privilegio fiscale né trasferisce automaticamente la potestà impositiva allo Stato estero. Anche le immunità e le esenzioni previste dalla disciplina internazionale sulle relazioni diplomatiche presuppongono le condizioni specificamente stabilite dalle relative disposizioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento IRPEF nei confronti di un contribuente italiano, fiscalmente residente in Italia, per redditi da lavoro percepiti quale dipendente dell’Ambasciata degli Stati Uniti. Il contribuente sosteneva di non essere tenuto a dichiarare tali remunerazioni in Italia, ritenendole imponibili esclusivamente negli Stati Uniti in applicazione della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.
I giudici tributari respingevano la tesi del contribuente. Nel ricorso per cassazione venivano contestate sia la validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, per asserita insufficienza della delega di firma, sia l’assoggettabilità a imposizione italiana delle retribuzioni corrisposte dall’ambasciata statunitense.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la censura sulla sottoscrizione dell’accertamento. La delega prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Può quindi risultare anche da ordini o disposizioni interne di servizio e non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato né una durata predeterminata, purché sia possibile verificare successivamente la legittimazione del soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.
Quanto alla tassazione delle retribuzioni, la Corte valorizza la cittadinanza italiana, la residenza fiscale in Italia e il luogo nel quale la prestazione è materialmente svolta. Ai fini dell’art. 19 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti, l’attività prestata presso l’ambasciata statunitense situata in Italia deve considerarsi effettuata nello Stato italiano. La tesi dell’extraterritorialità della sede diplomatica non consente pertanto di qualificare la prestazione come svolta negli Stati Uniti.
La soluzione è ritenuta coerente anche con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Le esenzioni riconosciute al personale delle missioni non operano indiscriminatamente e la disciplina richiamata distingue espressamente la posizione dei soggetti che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato accreditatario. Nel caso concreto l’unico collegamento con gli Stati Uniti era costituito dal datore di lavoro, circostanza insufficiente a sottrarre le remunerazioni alla potestà impositiva italiana. La Cassazione rigetta quindi integralmente il ricorso.
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Nota della Redazione
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