Responsabilità da custodia: il danneggiato deve provare il nesso causale (Cass. civ. n. 15237/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso. Solo una volta dimostrato tale collegamento opera l’inversione dell’onere della prova relativa al caso fortuito, che assume funzione liberatoria per il custode.
L’incertezza sulla causa delle infiltrazioni non può essere posta automaticamente a carico del custode quando non sia stato previamente dimostrato che il danno provenga dalla cosa specificamente indicata come custodita e dedotta a fondamento della domanda.
Quando la domanda sia stata originariamente fondata sulla provenienza del danno da uno specifico elemento della cosa custodita, la successiva individuazione di una diversa componente materiale quale causa delle infiltrazioni può integrare una modifica della causa petendi e, se proposta tardivamente, una domanda nuova.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile agiva contro il proprietario dell’unità sovrastante chiedendo il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni d’acqua e l’esecuzione dei necessari lavori di riparazione. Il Tribunale rigettava la domanda dopo avere valutato anche gli esiti di un accertamento tecnico preventivo, ritenendo non provato il collegamento causale tra le infiltrazioni e l’immobile del convenuto.
La Corte d’appello confermava la decisione. Nel ricorso per cassazione il danneggiato sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente limitato la cosa in custodia all’impianto idrico, mentre avrebbero dovuto considerare l’intero appartamento, compresa una veranda in uso esclusivo. Deduceva inoltre che l’incertezza sull’esatta origine delle infiltrazioni avrebbe dovuto operare a carico del custode.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto che il ricorso non si confronta adeguatamente con la ratio della sentenza d’appello. Il giudice di merito aveva infatti ritenuto nuova, quanto alla causa petendi, la prospettazione secondo cui le infiltrazioni provenissero dalla veranda anziché dalle tubazioni originariamente indicate. Una volta individuato in modo specifico l’elemento della cosa custodita dal quale sarebbe derivato il danno, la successiva deduzione di un diverso fattore causale può modificare il fondamento fattuale della domanda.
La Corte ribadisce poi che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non elimina l’onere del danneggiato di provare il rapporto causale tra la cosa e il danno. L’inversione dell’onere probatorio riguarda esclusivamente il caso fortuito e opera dopo che il danneggiato abbia dimostrato che l’evento è causalmente riconducibile alla cosa custodita. Nel caso concreto i giudici di merito avevano ritenuto non univoche le risultanze istruttorie, compresa la consulenza svolta in sede di ATP, e non raggiunta la prova del nesso eziologico.
La Cassazione esclude infine che il principio di non contestazione imponesse un diverso esito. La mancata specifica contestazione di un fatto comporta una relevatio ab onere probandi, ma non vincola il giudice quando dagli elementi acquisiti emergano risultanze contrarie. Accertato quindi il difetto di prova del nesso causale e ritenute inammissibili le richieste di rivalutazione del materiale istruttorio, la Corte rigetta integralmente il ricorso.
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