Casa familiare: assegnazione estesa anche allo studio se tutela i figli (Cass. civ. n. 13991/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., il criterio prioritario resta l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico e alla tutela della loro serenità. Tale interesse può giustificare l’estensione dell’assegnazione anche a locali collegati all’abitazione e privi di piena autonomia funzionale.
La presenza di un ingresso autonomo non è di per sé sufficiente a escludere un locale dall’assegnazione quando esso resti funzionalmente connesso alla casa familiare, anche per la necessità di condividere servizi o altri spazi, e tale condivisione risulti incompatibile con l’elevata conflittualità tra i genitori e con l’interesse della prole.
La domanda di assegno divorzile e quella di aumento del contributo al mantenimento dei figli richiedono specifiche allegazioni e prove sui relativi presupposti; il mero richiamo alle migliori condizioni economiche dell’altro coniuge non è sufficiente a colmare le carenze probatorie.
Il Fatto
Nel giudizio di divorzio, il Tribunale assegnava alla madre convivente con i figli maggiorenni una parte dell’immobile già adibito a casa familiare, escludendo una distinta porzione utilizzata dal padre come studio professionale. Quest’ultima disponeva di accesso autonomo, ma era internamente collegata all’abitazione e priva di servizi igienici propri. Il Tribunale riteneva comunque possibile circoscrivere l’assegnazione alla sola unità abitativa principale.
La Corte d’appello riformava tale statuizione e assegnava alla madre l’intero fabbricato, valorizzando l’elevata conflittualità tra gli ex coniugi, il collegamento interno tra le porzioni e la necessità di condividere i servizi. Confermava invece il rigetto della domanda di assegno divorzile e della richiesta di aumento del mantenimento dei figli. Il padre proponeva ricorso principale contro l’estensione dell’assegnazione; la madre proponeva ricorso incidentale sulle questioni economiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge le censure relative all’assegnazione dell’intero immobile. La decisione della Corte d’appello non si fondava autonomamente sul precedente provvedimento reso nella separazione, ma su una propria valutazione delle caratteristiche concrete dei locali. In particolare, il giudice di merito aveva accertato che lo studio, pur dotato di accesso separato, era internamente collegato all’abitazione e privo di bagno autonomo, così rendendo necessaria la condivisione di spazi con l’altro genitore.
La Corte ritiene correttamente applicato anche il criterio dell’interesse dei figli. L’elevata conflittualità tra i genitori non era stata valorizzata quale interesse autonomo degli ex coniugi, ma quale circostanza capace di incidere negativamente sulla serenità dei figli e sulla possibilità di una gestione condivisa degli spazi. L’estensione dell’assegnazione all’intero stabile costituiva quindi il risultato di un accertamento fattuale coerente con la funzione dell’art. 337-sexies c.c. e non sindacabile in sede di legittimità.
Sono respinti anche i motivi del ricorso incidentale. La Corte d’appello aveva rilevato che la domanda di assegno divorzile era carente quanto alla prova dei presupposti perequativo-compensativi e assistenziali e che la richiesta di aumento del mantenimento dei figli non era sorretta da elementi concreti sull’insufficienza del contributo già stabilito. Le richieste istruttorie dirette ad accertare genericamente consistenze reddituali e patrimoniali non possono essere utilizzate per supplire alla mancanza di specifiche allegazioni. La Cassazione rigetta pertanto sia il ricorso principale sia quello incidentale e compensa integralmente le spese per reciproca soccombenza.
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