Querela di falso nel processo tributario: limiti ancora da definire (Cass. civ. Sez. V n. 24745 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la presentazione in via incidentale della querela di falso impone di coordinare gli artt. 2, comma 3, e 39 del d.lgs. n. 546/1992 con gli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. Resta controverso se la querela possa essere proposta davanti al giudice tributario affinché questi ne valuti la rilevanza e assegni un termine per adire il giudice competente. Restano altresì da precisare gli oneri della parte che contesta la falsità del documento e il dovere di interpellare la controparte sull’intenzione di avvalersene. In presenza di tali dubbi ermeneutici, la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’ulteriore trattazione della questione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un atto di contestazione con il quale l’Amministrazione finanziaria chiedeva il pagamento di 1.040,75 euro. La pretesa derivava dall’omessa presentazione di un atto di aggiornamento catastale, contestata ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 16/2012, dopo la notificazione di un precedente avviso di accertamento.
Il ricorso era stato respinto in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione, il contribuente deduceva un error in procedendo. Sosteneva che il giudice d’appello avrebbe dovuto chiedere all’Amministrazione se intendesse avvalersi dell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione, documento contestato con querela di falso formulata in via subordinata. Secondo il ricorrente, tale omissione gli aveva impedito di formalizzare la querela davanti al giudice competente. L’Amministrazione replicava che la querela non poteva essere proposta incidentalmente nel giudizio tributario, non essendo stata introdotta davanti al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
La Corte individua una questione preliminare rispetto all’esame della censura: stabilire entro quali limiti la querela di falso possa entrare nel processo tributario. L’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce al giudice tributario la cognizione incidentale delle questioni necessarie alla decisione, ma esclude espressamente quelle concernenti la querela di falso. L’art. 39, comma 1, dello stesso decreto prevede, invece, la sospensione del processo quando la querela è presentata.
Il coordinamento tra le due disposizioni investe sia il luogo e il modo di proposizione della querela, sia i poteri del giudice tributario. L’ordinanza richiama Cass. civ., Sez. V, n. 7174/2025, secondo cui la querela può essere presentata incidentalmente davanti a quel giudice, ai sensi degli artt. 221 e 355 c.p.c. In tale ricostruzione, il giudice tributario verifica anzitutto la rilevanza del documento denunciato, assegna il termine per proporre la querela davanti al giudice competente e sospende il processo ai sensi dell’art. 39.
La presente controversia sollecita però anche l’applicazione dell’art. 222 c.p.c. Il contribuente assume che, prima della formalizzazione della querela, la controparte debba dichiarare se intenda utilizzare il documento. Dalla risposta dipenderebbero tanto la necessità del giudizio di falso quanto la possibilità di decidere la causa senza considerare l’avviso di ricevimento. La censura coinvolge quindi gli oneri posti a carico della parte e i compiti del giudice tributario nella fase che precede l’eventuale sospensione.
La Corte non risolve il contrasto interpretativo. Osserva che analoghi dubbi sulla portata delle norme, lette alla luce del precedente del 2025, hanno già determinato la rimessione alla pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie nn. 7837/2026 e 7832/2026. Poiché il ricorso pone la medesima questione, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Non vi è, dunque, una decisione definitiva né sull’ammissibilità della querela incidentale né sulla fondatezza del motivo.
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